| (Protezione dei ghiacciai
e dei circhi glaciali).
1. Nei territori coperti da ghiacciai e da circhi glaciali
sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:
a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed
ecologico;
b) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con
la natura, anche attraverso la promozione di specifiche
attività scientifiche e divulgative;
c) allo sviluppo di attività sportive compatibili,
che non comportino una alterazione dell'aspetto esteriore dei
luoghi;
d) alla realizzazione di tracciati viari
compatibili con i contesti paesaggistici, da attraversare solo
quando ne sia accertata l'assoluta necessità;
e) alla difesa del territorio nazionale, alla
tutela delle popolazioni interessate nonché alle
telecomunicazioni.
2. Gli interventi di cui al comma 1, che non rivestano
carattere di urgenza o di temporaneità per emergenze
finalizzate
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alla protezione civile, devono essere preceduti da uno studio
di inserimento paesaggistico, conformemente agli articoli 35 e
36.
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