| (Protezione dei parchi
e delle riserve naturali).
1. Ai sensi delle leggi vigenti in materia, la disciplina
di tutela dei parchi e delle riserve nazionali o regionali,
nonché dei territori di protezione esterna dei parchi, è
attuata mediante le prescrizioni contenute all'interno dei
piani di assetto ovvero dei piani delle aree protette, anche
se soltanto adottati, che sostituiscono i piani territoriali
paesistici e i piani urbanistico-territoriali, di cui
all'articolo 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore
delle loro disposizioni.
2. Fino alla adozione dei piani di assetto o delle aree
protette, si applica la normativa di tutela più restrittiva
tra quella prevista dai piani territoriali paesistici, o dai
piani urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6, e le
misure di salvaguardia contenute nei provvedimenti istitutivi
delle singole aree protette.
3. La normativa d'uso e di valorizzazione ambientale dei
piani territoriali paesistici e dei piani
urbanistico-territoriali è in particolare quella relativa alle
fasce o zone di rispetto delle altre categorie dei beni
diffusi che siano ricomprese all'interno dell'area protetta,
ed in generale quella relativa alle zone di tutela in cui è
articolata e disciplinata l'area protetta medesima, secondo le
disposizioni contenute nel capo III.
4. Nelle more della adozione dei piani di assetto o delle
aree protette, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai
sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è
rilasciata dall'assessorato regionale competente, previo
parere dell'ente gestore dell'area protetta, laddove
costituito. Dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni
dei piani di assetto o delle aree protette, la medesima
autorizzazione è
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rilasciata direttamente dall'ente di gestione dell'area
protetta, che deve verificare la conformità dei progetti di
trasformazione edilizia e territoriale con le disposizioni dei
piani di assetto, anche se sono adottati.
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