Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65790
DDL5555-0021
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Protezione delle aree boscate).
     1.  Nelle fasce o zone di rispetto dei territori coperti da
  foreste e da boschi anche se percorsi o danneggiati dal fuoco,
  ed in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, di cui
  all'articolo 4, è vietata in generale ogni nuova opera di
  edificazione e di trasformazione territoriale.
     2.  Fatta eccezione per le aree classificate al livello di
  tutela integrale, di cui all'articolo 24, nelle aree di cui al
  comma 1 del presente articolo è fatto obbligo di osservare la
  seguente disciplina di tutela:
         a)  sono consentiti la conservazione ed il recupero
  dei manufatti esistenti;
         b)  è ammessa la costruzione di abbeveratoi, di
  ricoveri e di rimesse per il bestiame brado, di fienili, di
  legnaie, di piccoli ricoveri per attrezzi, con progetto e
  relativo fabbisogno documentato dall'ente a cui è demandato il
  demanio, da localizzare nelle radure prive di alberature e,
  quando questo non sia possibile, in modo tale da salvaguardare
  le essenze arboree;
         c)  è altresì consentita l'esecuzione degli
  interventi per la sistemazione idrogeologica delle pendici.
     3.  In considerazione delle numerose funzioni di carattere
  idrogeologico, ambientale, paesaggistico,
  economico-produttivo, energetico e sociale, che gli ambiti di
  cui al presente articolo esplicano, tutte le forme di
  utilizzazione devono essere conformi alla legge 16 giugno
  1927, n. 1766, ed alle leggi regionali vigenti in materia; in
  particolare possono essere effettuati, in deroga, gli
  interventi previsti all'interno di appositi piani economici di
  assestamento o di specifici piani d'intervento, ovvero di
  piani di utilizzazione, da sottoporre all'approvazione
 
                              Pag. 49
 
  dei competenti organi regionali, in cui siano previste tutte
  le possibili utilizzazioni da effettuare nell'arco di validità
  temporale del piano stesso.
     4.  Il piano, in particolare, deve prevedere, oltre le
  ordinarie operazioni colturali e di taglio, anche:
         a)  gli interventi migliorativi con la
  reintroduzione di essenze tipiche della zona e della specifica
  area fitoclimatica;
         b)  gli interventi per la protezione del suolo e
  per la regimazione delle acque;
         c)  le infrastrutture necessarie per la
  utilizzazione, per la protezione e per la fruizione del bosco,
  le linee taglia fuoco, i punti fissi di imposta per il carico
  della legna ed i ricoveri per gli addetti alla sorveglianza ed
  al taglio dei boschi;
         d)  la identificazione e la regolamentazione delle
  attività praticabili nel bosco, con particolare
  riferimento:
         1) all'allevamento zootecnico, ivi compreso
  l'allevamento di selvatici, con la quantificazione del carico
  di bestiame ammissibile, delle modalità di pascolo e delle
  necessarie strutture per il ricovero, per l'alimentazione, per
  l'abbeverata e per il controllo sanitario degli animali;
         2) alle attività turistico-ricreative con la
  quantificazione di tutti gli interventi necessari per la
  corretta ed ecologica fruizione del bosco, esclusi in ogni
  caso impianti ricettivi e campeggi stabili;
         3) alla raccolta di prodotti del sottobosco con le
  indicazioni delle norme e dei tempi atti a salvaguardare le
  risorse del bosco.
     5.  Devono essere normalmente escluse l'apertura di nuove
  strade e la trasformazione di quelle esistenti mediante l'uso
  di manto bituminoso, nonché l'allargamento delle medesime che
  non siano strettamente giustificati da ragioni tecniche.
     6.  Le piste, anche occasionali, devono essere contenute
  nello stretto spazio indispensabile e tracciate in modo tale
  da non determinare ruscellamenti delle acque; devono
 
                              Pag. 50
 
  essere altresì stabilite norme per la loro fruizione con
  mezzi meccanici.
     7.  In ogni caso gli interventi da prevedere nelle aree di
  cui al presente articolo devono essere realizzati in maniera
  da non creare impatto con l'ambiente circostante, ovvero con
  materiali idonei per natura, tipo e colore, ricorrendo ad
  eventuali schermature e, in caso di movimento di terra, a
  materiali di copertura idonei a ripristinare il manto
  vegetale.
     8.  Comunque, anche all'interno dei piani di utilizzazione,
  non può essere superato un indice massimo di edificabilità
  pari a 0,001 metri cubi per metro quadro di superficie; sono
  escluse dal calcolo dei volumi le opere necessarie per la
  regimazione delle acque e per la sistemazione idrogeologica in
  genere delle zone boschive.
     9.  Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli
  strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro le
  aree boscate, gli indici di fabbricabilità territoriale
  consentiti dagli strumenti medesimi si applicano anche alle
  aree ricomprese in tali zone, fermo restando l'obbligo di
  costruire al di fuori di esse; l'utilizzazione dei citati
  parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi
  vincolati, non comporta l'autorizzazione da rilasciare ai
  sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0048 RIGINIZ=006 PAGFIN=0050 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=50 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati