| (Protezione delle aree boscate).
1. Nelle fasce o zone di rispetto dei territori coperti da
foreste e da boschi anche se percorsi o danneggiati dal fuoco,
ed in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, di cui
all'articolo 4, è vietata in generale ogni nuova opera di
edificazione e di trasformazione territoriale.
2. Fatta eccezione per le aree classificate al livello di
tutela integrale, di cui all'articolo 24, nelle aree di cui al
comma 1 del presente articolo è fatto obbligo di osservare la
seguente disciplina di tutela:
a) sono consentiti la conservazione ed il recupero
dei manufatti esistenti;
b) è ammessa la costruzione di abbeveratoi, di
ricoveri e di rimesse per il bestiame brado, di fienili, di
legnaie, di piccoli ricoveri per attrezzi, con progetto e
relativo fabbisogno documentato dall'ente a cui è demandato il
demanio, da localizzare nelle radure prive di alberature e,
quando questo non sia possibile, in modo tale da salvaguardare
le essenze arboree;
c) è altresì consentita l'esecuzione degli
interventi per la sistemazione idrogeologica delle pendici.
3. In considerazione delle numerose funzioni di carattere
idrogeologico, ambientale, paesaggistico,
economico-produttivo, energetico e sociale, che gli ambiti di
cui al presente articolo esplicano, tutte le forme di
utilizzazione devono essere conformi alla legge 16 giugno
1927, n. 1766, ed alle leggi regionali vigenti in materia; in
particolare possono essere effettuati, in deroga, gli
interventi previsti all'interno di appositi piani economici di
assestamento o di specifici piani d'intervento, ovvero di
piani di utilizzazione, da sottoporre all'approvazione
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dei competenti organi regionali, in cui siano previste tutte
le possibili utilizzazioni da effettuare nell'arco di validità
temporale del piano stesso.
4. Il piano, in particolare, deve prevedere, oltre le
ordinarie operazioni colturali e di taglio, anche:
a) gli interventi migliorativi con la
reintroduzione di essenze tipiche della zona e della specifica
area fitoclimatica;
b) gli interventi per la protezione del suolo e
per la regimazione delle acque;
c) le infrastrutture necessarie per la
utilizzazione, per la protezione e per la fruizione del bosco,
le linee taglia fuoco, i punti fissi di imposta per il carico
della legna ed i ricoveri per gli addetti alla sorveglianza ed
al taglio dei boschi;
d) la identificazione e la regolamentazione delle
attività praticabili nel bosco, con particolare
riferimento:
1) all'allevamento zootecnico, ivi compreso
l'allevamento di selvatici, con la quantificazione del carico
di bestiame ammissibile, delle modalità di pascolo e delle
necessarie strutture per il ricovero, per l'alimentazione, per
l'abbeverata e per il controllo sanitario degli animali;
2) alle attività turistico-ricreative con la
quantificazione di tutti gli interventi necessari per la
corretta ed ecologica fruizione del bosco, esclusi in ogni
caso impianti ricettivi e campeggi stabili;
3) alla raccolta di prodotti del sottobosco con le
indicazioni delle norme e dei tempi atti a salvaguardare le
risorse del bosco.
5. Devono essere normalmente escluse l'apertura di nuove
strade e la trasformazione di quelle esistenti mediante l'uso
di manto bituminoso, nonché l'allargamento delle medesime che
non siano strettamente giustificati da ragioni tecniche.
6. Le piste, anche occasionali, devono essere contenute
nello stretto spazio indispensabile e tracciate in modo tale
da non determinare ruscellamenti delle acque; devono
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essere altresì stabilite norme per la loro fruizione con
mezzi meccanici.
7. In ogni caso gli interventi da prevedere nelle aree di
cui al presente articolo devono essere realizzati in maniera
da non creare impatto con l'ambiente circostante, ovvero con
materiali idonei per natura, tipo e colore, ricorrendo ad
eventuali schermature e, in caso di movimento di terra, a
materiali di copertura idonei a ripristinare il manto
vegetale.
8. Comunque, anche all'interno dei piani di utilizzazione,
non può essere superato un indice massimo di edificabilità
pari a 0,001 metri cubi per metro quadro di superficie; sono
escluse dal calcolo dei volumi le opere necessarie per la
regimazione delle acque e per la sistemazione idrogeologica in
genere delle zone boschive.
9. Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli
strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro le
aree boscate, gli indici di fabbricabilità territoriale
consentiti dagli strumenti medesimi si applicano anche alle
aree ricomprese in tali zone, fermo restando l'obbligo di
costruire al di fuori di esse; l'utilizzazione dei citati
parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi
vincolati, non comporta l'autorizzazione da rilasciare ai
sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
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