| (Disciplina delle aree assegnate
alle università agrarie e delle aree gravate
da usi civici).
1. Nei terreni di proprietà collettiva o privata gravati
da usi civici la tutela ha la finalità di assicurare il libero
e pieno esercizio dei diritti civici quale mezzo essenziale
per la conservazione dei valori tipici e tradizionali del
territorio, per il mantenimento del rapporto tra il territorio
e la generalità della popolazione che ne trae godimento, per
conciliare le esigenze della produttività dei beni
territoriali con l'utilizzazione di tecniche moderne e di
forme
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di gestione collettiva per vasti comprensori, per preservare
il territorio dalla frammentazione fondiaria e dal conseguente
degrado.
2. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo
godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo
4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, deve in ogni caso
svolgersi con modalità compatibili con le norme della presente
legge.
3. Quando l'esercizio di taluno degli usi consentiti,
quali legnatico, casalineare, cavarpietre o tufi, pesca,
caccia, o similari, risulti del tutto incompatibile con le
norme di tutela stabilite dalla presente legge o dai piani di
cui all'articolo 6, l'esercizio medesimo è condizionato, sulla
domanda degli enti o degli utenti interessati, alla adozione
dei provvedimenti della competente autorità regionale, che
trasferiscono gli usi su altri territori che lo consentano con
pari agevolezza o altrimenti garantiscano utilità
equivalenti.
4. L'uso civico che attenga ad attività estrattive, anche
se compatibile, è comunque sottoposto ad autorizzazione
preventiva, da rilasciare ai sensi dell'articolo 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497; le concessioni demaniali sulle terre
civiche aventi il medesimo oggetto e conseguenti a mutamenti
di destinazione, debitamente autorizzati ai sensi
dell'articolo 22 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono
comunque consentite solo se in grado di garantire, mediante un
piano idoneo con le necessarie valenze ambientali, l'integrale
recupero del demanio all'uso collettivo e sempre
subordinatamente alla destinazione del corrispettivo della
concessione, o dell'attività dei concessionari, per il
potenziamento del godimento collettivo sul restante
territorio.
5. Gli usi civici diversi da quelli descritti ai commi 1 e
seguenti sono consentiti con i limiti previsti dalla presente
legge, nonché dalle norme di tutela dei piani di cui
all'articolo 6, con conseguente conforme modifica dei
regolamenti vigenti.
6. Nei terreni di proprietà collettiva o privata gravati
da usi civici è normalmente esclusa l'attività edificatoria di
natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale
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o industriale, salvo che, nelle aree classificate ai fini
della tutela come zone a tutela limitata od a tale livello
riconducibili, di cui all'articolo 27, ragioni di interesse
della popolazione non consentano tale diversa destinazione; in
tali casi, l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve
essere preventivamente sottoposto alla autorizzazione da
rilasciare ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, e gli interventi sono ammessi sempre che
sussista la possibilità, in via prioritaria, della
conservazione degli usi civici in altri ambiti territoriali
dell'ente, e con il rispetto della procedura autorizzativa di
cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e,
qualora ciò non sia possibile, la somma derivante
dall'applicazione del citato articolo deve essere destinata,
previa autorizzazione regionale, ad opere di interesse
generale o di risanamento ambientale.
7. Sui medesimi terreni di cui al comma 6 possono essere
realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione regionale,
da rilasciare ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno
1927, n. 1766, a condizione che non risulti impedita la
fruizione degli usi civici, che non sia arrecato danno
all'assetto esteriore del paesaggio, che non sia lesa la
destinazione naturale delle parti residue e sempre che
sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta
alla tutela del bene.
8. Sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati
da usi civici sono consentite le opere strettamente connesse
alla utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione
conseguente alla loro classificazione a categoria e, in
mancanza, emergente dagli usi civici in esercizio o
rivendicati, a condizione che siano comunque rispettate le
norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.
9. Le aree classificate ai fini della tutela come zone a
tutela integrale o orientata, o a tali livelli riconducibili,
di cui agli articoli 24 e 25, sono dichiarate, in forza della
deliberazione approvativa degli strumenti di pianificazione
del relativo ambito, di cui all'articolo 6, di particolare
interesse pubblico e conseguentemente i terreni in esse
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ricadenti non sono suscettibili di alienazione.
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