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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65791
DDL5555-0022
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.50 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Disciplina delle aree assegnate
         alle università agrarie e delle aree gravate
                       da usi civici).
     1.  Nei terreni di proprietà collettiva o privata gravati
  da usi civici la tutela ha la finalità di assicurare il libero
  e pieno esercizio dei diritti civici quale mezzo essenziale
  per la conservazione dei valori tipici e tradizionali del
  territorio, per il mantenimento del rapporto tra il territorio
  e la generalità della popolazione che ne trae godimento, per
  conciliare le esigenze della produttività dei beni
  territoriali con l'utilizzazione di tecniche moderne e di
  forme
 
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  di gestione collettiva per vasti comprensori, per preservare
  il territorio dalla frammentazione fondiaria e dal conseguente
  degrado.
     2.  L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo
  godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo
  4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, deve in ogni caso
  svolgersi con modalità compatibili con le norme della presente
  legge.
     3.  Quando l'esercizio di taluno degli usi consentiti,
  quali legnatico, casalineare, cavarpietre o tufi, pesca,
  caccia, o similari, risulti del tutto incompatibile con le
  norme di tutela stabilite dalla presente legge o dai piani di
  cui all'articolo 6, l'esercizio medesimo è condizionato, sulla
  domanda degli enti o degli utenti interessati, alla adozione
  dei provvedimenti della competente autorità regionale, che
  trasferiscono gli usi su altri territori che lo consentano con
  pari agevolezza o altrimenti garantiscano utilità
  equivalenti.
     4.  L'uso civico che attenga ad attività estrattive, anche
  se compatibile, è comunque sottoposto ad autorizzazione
  preventiva, da rilasciare ai sensi dell'articolo 7 della legge
  29 giugno 1939, n. 1497; le concessioni demaniali sulle terre
  civiche aventi il medesimo oggetto e conseguenti a mutamenti
  di destinazione, debitamente autorizzati ai sensi
  dell'articolo 22 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono
  comunque consentite solo se in grado di garantire, mediante un
  piano idoneo con le necessarie valenze ambientali, l'integrale
  recupero del demanio all'uso collettivo e sempre
  subordinatamente alla destinazione del corrispettivo della
  concessione, o dell'attività dei concessionari, per il
  potenziamento del godimento collettivo sul restante
  territorio.
     5.  Gli usi civici diversi da quelli descritti ai commi 1 e
  seguenti sono consentiti con i limiti previsti dalla presente
  legge, nonché dalle norme di tutela dei piani di cui
  all'articolo 6, con conseguente conforme modifica dei
  regolamenti vigenti.
     6.  Nei terreni di proprietà collettiva o privata gravati
  da usi civici è normalmente esclusa l'attività edificatoria di
  natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale
 
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  o industriale, salvo che, nelle aree classificate ai fini
  della tutela come zone a tutela limitata od a tale livello
  riconducibili, di cui all'articolo 27, ragioni di interesse
  della popolazione non consentano tale diversa destinazione; in
  tali casi, l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve
  essere preventivamente sottoposto alla autorizzazione da
  rilasciare ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno
  1939, n. 1497, e gli interventi sono ammessi sempre che
  sussista la possibilità, in via prioritaria, della
  conservazione degli usi civici in altri ambiti territoriali
  dell'ente, e con il rispetto della procedura autorizzativa di
  cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e,
  qualora ciò non sia possibile, la somma derivante
  dall'applicazione del citato articolo deve essere destinata,
  previa autorizzazione regionale, ad opere di interesse
  generale o di risanamento ambientale.
     7.  Sui medesimi terreni di cui al comma 6 possono essere
  realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione regionale,
  da rilasciare ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno
  1927, n. 1766, a condizione che non risulti impedita la
  fruizione degli usi civici, che non sia arrecato danno
  all'assetto esteriore del paesaggio, che non sia lesa la
  destinazione naturale delle parti residue e sempre che
  sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta
  alla tutela del bene.
     8.  Sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati
  da usi civici sono consentite le opere strettamente connesse
  alla utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione
  conseguente alla loro classificazione a categoria e, in
  mancanza, emergente dagli usi civici in esercizio o
  rivendicati, a condizione che siano comunque rispettate le
  norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.
     9.  Le aree classificate ai fini della tutela come zone a
  tutela integrale o orientata, o a tali livelli riconducibili,
  di cui agli articoli 24 e 25, sono dichiarate, in forza della
  deliberazione approvativa degli strumenti di pianificazione
  del relativo ambito, di cui all'articolo 6, di particolare
  interesse pubblico e conseguentemente i terreni in esse
 
                              Pag. 53
 
  ricadenti non sono suscettibili di alienazione.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0050 RIGINIZ=026 PAGFIN=0053 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=50 PAGEFIN=53 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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