| (Protezione delle zone umide).
1. Nelle zone umide deve rimanere inalterato il rapporto
tra aree libere ed aree fabbricabili ed è pertanto fatto
divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro
intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il
mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio
ambientale, nonché di quelli diretti alla protezione della
fauna e della flora.
2. Sono soggette alla medesima tutela di cui al comma 1 le
zone umide che siano individuate come tali all'interno degli
strumenti di tutela di cui all'articolo 6, ovvero che tali
siano dichiarate per atto delle autorità pubbliche competenti,
ivi comprese quelle preposte alla normale disciplina del
territorio.
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