| (Protezione delle zone
di interesse archeologico).
1. Nelle fasce o zone di rispetto di 50 metri lineari,
ovvero di rispetto assoluto dei beni certi delle zone di
interesse archeologico, deve essere osservata la seguente
disciplina di tutela:
a) è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni
o trasformazioni territoriali;
b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi
di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento,
recupero statico e igienico e risanamento conservativo, a
condizione che sia redatto atto d'obbligo unilaterale che
preveda la disponibilità agli scavi e alle ricerche
archeologiche sull'area;
c) le aree ricadenti al di fuori dei centri
abitati devono essere vincolate al mantenimento delle colture
e dei caratteri agricoli esistenti alla data di entrata in
Pag. 54
vigore della presente legge, con assoluta esclusione delle
arature profonde, della messa a dimora di alberature e di
impianti verdi a radici diffuse e profonde, della
installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di
scavo o perforazione anche di modesta entità, come pali
elettrici e telefonici, montanti per recinzioni, e simili
interventi;
d) nelle aree ricadenti all'interno dei centri
abitati ed inserite nelle zone territoriali omogenee di tipo
C, D ed E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, dagli strumenti urbanistici
attuativi approvati, la realizzazione delle opere da essi
previste è permessa, ove non esistano ulteriori vincoli,
subordinatamente al rilascio da parte dell'ufficio competente
del Ministero per i beni e le attività culturali di specifico
nulla osta;
e) è vietata l'installazione di cartelloni
pubblicitari, di impianti per l'erogazione di carburanti, di
depositi di materiali a cielo aperto e di mostre;
f) è fatto obbligo in generale di procedere alla
eliminazione di tutti i manufatti ritenuti incompatibili con
il raggiungimento degli obiettivi della tutela elencati nella
presente legge.
2. Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli
strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro
fasce di tutela delle zone di interesse archeologico, gli
indici di fabbricabilità territoriale si applicano anche alle
aree ricomprese in tali zone, fermo restando l'obbligo di
costruire al di fuori di esse; l'utilizzazione dei citati
parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi
vincolati, non comporta l'autorizzazione da rilasciare ai
sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
3. Nelle fasce o zone di rispetto di 100 metri lineari di
rispetto preventivo dei beni incerti delle zone di interesse
archeologico la concessione edilizia o l'autorizzazione a
trasformazioni territoriali può essere rilasciata
Pag. 55
solo dopo il preventivo parere favorevole delle
soprintendenze archeologiche competenti per territorio, nonché
della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di
Roma, le quali possono disporre l'entità dei saggi di scavo
ricognitivo ed i rilevamenti preventivi, da eseguire a carico
del proprietario dei suoli che si intendono modificare.
4. In caso di nulla osta alla trasformazione edilizia, la
relativa fascia di rispetto preventivo deve intendersi
decaduta; in caso contrario, la medesima fascia di rispetto
deve intendersi definitiva e non più temporanea, secondo la
estensione fissata dalle soprintendenze di cui al comma 3,
dopo i saggi di scavo.
5. Nelle fasce di rispetto preventivo deve essere in
generale osservata la stessa disciplina di tutela delle fasce
di rispetto assoluto, di cui al comma 1.
| |