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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65793
DDL5555-0024
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.53 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Protezione delle zone
                 di interesse archeologico).
     1.  Nelle fasce o zone di rispetto di 50 metri lineari,
  ovvero di rispetto assoluto dei beni certi delle zone di
  interesse archeologico, deve essere osservata la seguente
  disciplina di tutela:
         a)  è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni
  o trasformazioni territoriali;
         b)  sugli edifici esistenti sono ammessi interventi
  di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento,
  recupero statico e igienico e risanamento conservativo, a
  condizione che sia redatto atto d'obbligo unilaterale che
  preveda la disponibilità agli scavi e alle ricerche
  archeologiche sull'area;
         c)  le aree ricadenti al di fuori dei centri
  abitati devono essere vincolate al mantenimento delle colture
  e dei caratteri agricoli esistenti alla data di entrata in
 
                              Pag. 54
 
  vigore della presente legge, con assoluta esclusione delle
  arature profonde, della messa a dimora di alberature e di
  impianti verdi a radici diffuse e profonde, della
  installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di
  scavo o perforazione anche di modesta entità, come pali
  elettrici e telefonici, montanti per recinzioni, e simili
  interventi;
         d)  nelle aree ricadenti all'interno dei centri
  abitati ed inserite nelle zone territoriali omogenee di tipo
  C, D ed E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
  pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  n. 97 del 16 aprile 1968, dagli strumenti urbanistici
  attuativi approvati, la realizzazione delle opere da essi
  previste è permessa, ove non esistano ulteriori vincoli,
  subordinatamente al rilascio da parte dell'ufficio competente
  del Ministero per i beni e le attività culturali di specifico
  nulla osta;
         e)  è vietata l'installazione di cartelloni
  pubblicitari, di impianti per l'erogazione di carburanti, di
  depositi di materiali a cielo aperto e di mostre;
         f)  è fatto obbligo in generale di procedere alla
  eliminazione di tutti i manufatti ritenuti incompatibili con
  il raggiungimento degli obiettivi della tutela elencati nella
  presente legge.
     2.  Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli
  strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro
  fasce di tutela delle zone di interesse archeologico, gli
  indici di fabbricabilità territoriale si applicano anche alle
  aree ricomprese in tali zone, fermo restando l'obbligo di
  costruire al di fuori di esse; l'utilizzazione dei citati
  parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi
  vincolati, non comporta l'autorizzazione da rilasciare ai
  sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
     3.  Nelle fasce o zone di rispetto di 100 metri lineari di
  rispetto preventivo dei beni incerti delle zone di interesse
  archeologico la concessione edilizia o l'autorizzazione a
  trasformazioni territoriali può essere rilasciata
 
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  solo dopo il preventivo parere favorevole delle
  soprintendenze archeologiche competenti per territorio, nonché
  della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di
  Roma, le quali possono disporre l'entità dei saggi di scavo
  ricognitivo ed i rilevamenti preventivi, da eseguire a carico
  del proprietario dei suoli che si intendono modificare.
     4.  In caso di nulla osta alla trasformazione edilizia, la
  relativa fascia di rispetto preventivo deve intendersi
  decaduta; in caso contrario, la medesima fascia di rispetto
  deve intendersi definitiva e non più temporanea, secondo la
  estensione fissata dalle soprintendenze di cui al comma 3,
  dopo i saggi di scavo.
     5.  Nelle fasce di rispetto preventivo deve essere in
  generale osservata la stessa disciplina di tutela delle fasce
  di rispetto assoluto, di cui al comma 1.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0053 RIGINIZ=018 PAGFIN=0055 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=53 PAGEFIN=55 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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