| (Protezione delle sorgenti).
1. Il presente articolo si applica a tutte le sorgenti
individuate negli elaborati grafici di cui all'articolo 7,
salvo diverse prescrizioni e deroghe derivanti da progetti
analitici di salvaguardia approvati dalle autorità
competenti.
2. Nelle aree circostanti le sorgenti è fatto obbligo di
osservare la seguente disciplina di tutela:
a) nelle aree comprese entro 50 metri lineari dal
punto di sorgente non sono normalmente consentiti nuove
costruzioni, trasformazioni della morfologia dei luoghi ed usi
urbani, mentre sono ammesse le opere inerenti
all'utilizzazione e al mantenimento della sorgente;
b) nelle aree comprese entro 200 metri lineari dal
punto di sorgente sono consentite costruzioni, che devono
essere realizzate con accorgimenti tecnici che garantiscano lo
smaltimento dei rifiuti senza rischio di inquinamento diretto
e indiretto della sorgente e la non alterazione
geomorfologica;
Pag. 56
c) nelle aree indicate nelle indagini
idrogeologiche e geomorfologiche come aree di fragilità e di
rischio per la salvaguardia di sorgenti, falde e zone di
subalveo, è fatto divieto di apertura di nuovi pozzi di
emungimento di falda e di utilizzo di pozzi neri anche se
esistenti, di dispersione di liquami e concimi chimici, di
creazioni di discariche per un raggio di 200 metri dal punto
di sorgente, salvo i casi in cui uno specifico progetto di
intervento dimostri attraverso idonei accorgimenti tecnici la
possibilità di mantenere una minore distanza dalla fonte.
| |