| (Protezione delle
singolarità geomorfologiche).
1. Sono sottoposte a regime di tutela tutte le aree
orograficamente definibili per le singolarità geomorfologiche
che contengono ed i cui caratteri siano da tutelare nella loro
forma naturale.
2. Le aree di cui al comma 1 sono dotate di una fascia di
rispetto di 50 metri e comprendono:
a) singolarità paleontologiche ovvero tutte quelle
aree caratterizzate dalla presenza di giacimenti fossili,
paleobotanici e paleozoologici, cartografate negli elaborati
di cui all'articolo 7, che costituiscano un patrimonio di
rilevante interesse scientifico di cui deve essere garantita
la conservazione, nella cui fascia di rispetto non si
consentono il prelievo di tali materiali, se non per scopi
scientifici, e le trasformazioni dello stato dei luoghi, quali
movimenti di terra, piantumazioni, nuove edificazioni,
aperture di strade, e similari, che possano arrecare danno o
pregiudizio alla conservazione dei beni;
b) cavità naturali e grotte, ovvero quelle cavità
naturali prodotte sulle pendici tufacee dai processi
geomorfologici spesso con il concorso dell'opera dell'uomo, di
cui deve essere garantita la conservazione in quanto elementi
tipici, ricorrenti e qualificanti il paesaggio della regione,
nella cui fascia di rispetto sono
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inibite forme improprie di utilizzazione e la localizzazione
di nuovi manufatti;
c) emergenze geomorfologiche, ovvero tutte quelle
aree caratterizzate da affioramenti rocciosi, o di rilievo
morfologico particolare come i costoni, i margini delle valli
incise, i crinali dei crateri vulcanici, o infine singolarità
legate all'idrografia superficiale, quali le anse dei fiumi e
dei torrenti, nella cui fascia di rispetto sono inibite forme
improprie di utilizzazione e la localizzazione di nuovi
manufatti; nei costoni rocciosi, al fine di prevenire crolli
dovuti a fenomeni di diaclasi, sono obbligatori il
consolidamento e l'impermeabilizzazione delle pareti e sono
proibiti la realizzazione di opere edilizie residenziali e di
servizio a distanza inferiore a 50 metri dal ciglio,
l'impianto di essenze arboree con radici profonde a fittone,
lo scolo superficiale di acque e la dispersione di acque di
uso agricolo non depurate;
d) cascate, che costituiscano fenomeni di
straordinario interesse ambientale e paesistico in ragione
delle biocenosi che si formano in prossimità di esse e della
suggestione panoramica che offrono, nella cui fascia di
rispetto non si consente alcuna trasformazione dello stato dei
luoghi che possa arrecare danno o pregiudizio alla
conservazione di questo tipo di bene, ed in cui è fatto
divieto espresso di ubicare nuove costruzioni, di effettuare
movimenti di terra, di aprire strade, ed è fatto obbligo di
rimuovere tutti i manufatti incompatibili con gli obiettivi
della tutela.
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