Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65795
DDL5555-0026
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.56 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Protezione delle
                singolarità geomorfologiche).
     1.  Sono sottoposte a regime di tutela tutte le aree
  orograficamente definibili per le singolarità geomorfologiche
  che contengono ed i cui caratteri siano da tutelare nella loro
  forma naturale.
     2.  Le aree di cui al comma 1 sono dotate di una fascia di
  rispetto di 50 metri e comprendono:
         a)  singolarità paleontologiche ovvero tutte quelle
  aree caratterizzate dalla presenza di giacimenti fossili,
  paleobotanici e paleozoologici, cartografate negli elaborati
  di cui all'articolo 7, che costituiscano un patrimonio di
  rilevante interesse scientifico di cui deve essere garantita
  la conservazione, nella cui fascia di rispetto non si
  consentono il prelievo di tali materiali, se non per scopi
  scientifici, e le trasformazioni dello stato dei luoghi, quali
  movimenti di terra, piantumazioni, nuove edificazioni,
  aperture di strade, e similari, che possano arrecare danno o
  pregiudizio alla conservazione dei beni;
         b)  cavità naturali e grotte, ovvero quelle cavità
  naturali prodotte sulle pendici tufacee dai processi
  geomorfologici spesso con il concorso dell'opera dell'uomo, di
  cui deve essere garantita la conservazione in quanto elementi
  tipici, ricorrenti e qualificanti il paesaggio della regione,
  nella cui fascia di rispetto sono
 
                              Pag. 57
 
  inibite forme improprie di utilizzazione e la localizzazione
  di nuovi manufatti;
         c)  emergenze geomorfologiche, ovvero tutte quelle
  aree caratterizzate da affioramenti rocciosi, o di rilievo
  morfologico particolare come i costoni, i margini delle valli
  incise, i crinali dei crateri vulcanici, o infine singolarità
  legate all'idrografia superficiale, quali le anse dei fiumi e
  dei torrenti, nella cui fascia di rispetto sono inibite forme
  improprie di utilizzazione e la localizzazione di nuovi
  manufatti; nei costoni rocciosi, al fine di prevenire crolli
  dovuti a fenomeni di diaclasi, sono obbligatori il
  consolidamento e l'impermeabilizzazione delle pareti e sono
  proibiti la realizzazione di opere edilizie residenziali e di
  servizio a distanza inferiore a 50 metri dal ciglio,
  l'impianto di essenze arboree con radici profonde a fittone,
  lo scolo superficiale di acque e la dispersione di acque di
  uso agricolo non depurate;
         d)  cascate, che costituiscano fenomeni di
  straordinario interesse ambientale e paesistico in ragione
  delle biocenosi che si formano in prossimità di esse e della
  suggestione panoramica che offrono, nella cui fascia di
  rispetto non si consente alcuna trasformazione dello stato dei
  luoghi che possa arrecare danno o pregiudizio alla
  conservazione di questo tipo di bene, ed in cui è fatto
  divieto espresso di ubicare nuove costruzioni, di effettuare
  movimenti di terra, di aprire strade, ed è fatto obbligo di
  rimuovere tutti i manufatti incompatibili con gli obiettivi
  della tutela.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0056 RIGINIZ=012 PAGFIN=0057 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=56 PAGEFIN=57 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati