| (Classificazione delle zone
ai fini della tutela).
1. I territori vincolati con provvedimento specifico, ivi
comprese le aree protette,
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sono classificati ai fini della tutela, secondo gradi o
livelli, nelle seguenti quattro categorie di zone omogenee di
rispetto:
a) tutela integrale, riferita ad aree di
eccezionale interesse per il loro valore geomorfologico,
naturalistico, storico-archeologico-monumentale e
paesaggistico, che conservano le proprie caratteristiche in
condizione di sostanziale integrità;
b) tutela orientata, riferita ad aree in cui i
valori idrogeomorfologici, naturalistici,
storico-archeologico-monumentali e panoramici hanno carattere
di fragilità, parziale integrità e di degrado e sono
meritevoli di conservazione, riqualificazione, restauro
ambientale e ricomposizione dell'unità ed integrità dei quadri
paesistici;
c) tutela paesaggistica, riferita ad aree di
notevole interesse per il valore paesistico e
storico-tradizionale, che conservano prevalentemente nella
loro unità i caratteri essenziali del paesaggio agrario;
d) tutela limitata, riferita ad aree contigue a
quelle elencate nel presente comma, dove si rileva la presenza
di beni di valore paesaggistico, ma che sono investite da
processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione in atto o
consolidati, oppure da trasformazioni produttive, che siano da
tutelare in funzione del recupero dei beni citati.
2. La normativa d'uso e di valorizzazione ambientale delle
zone omogenee di rispetto, di cui al comma 1, è quella
stabilita dal presente capo.
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