| (Protezione delle
zone di tutela integrale).
1. In tutte le zone di tutela integrale, come individuate
negli elaborati grafici di cui all'articolo 7, è fatto obbligo
di osservare la disciplina di tutela stabilita dal presente
articolo, salvo disposizioni più o
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meno restrittive contenute nelle prescrizioni degli strumenti
di pianificazione, di cui all'articolo 6.
2. La tutela dei beni individui deve avvenire in
conformità a quanto prescritto al capo II.
3. E' fatto divieto di modificare il rapporto esistente
tra aree libere ed aree edificate; è pertanto vietata la
costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e con
materiali precari.
4. Nei manufatti esistenti sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento
statico, restauro e risanamento conservativo.
5. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali,
per le zone in cui è consentito, deve avvenire nel rispetto
dell'equilibrio idrogeologico dei suoli; è fatto pertanto
divieto di condurre a seminativo nudo le pendici acclivi con
pendenza superiore al 35 per cento.
6. E' fatto divieto di realizzare silos ed impianti di
serra, anche se provvisori, che siano stabilmente infissi al
suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti,
nonché realizzare tettoie e schermature poste a protezione
delle colture, pose di teloni o di rivestimenti mobili e
impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di
illuminazione con plastica o con altri materiali mobili.
7. Riguardo alle opere di modellamento del suolo sono
vietati gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri, i muri
di sostegno e qualsiasi opera che possa modificare l'andamento
topografico dei luoghi, nonché qualsiasi attività estrattiva,
anche se di prestito, con l'eccezione di:
a) opere per il drenaggio delle acque di
superficie e per il consolidamento di scarpate instabili, nel
quale caso è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione
delle scarpate sia naturali che artificiali mediante
l'inerbamento o la cespugliatura al fine di favorire il loro
consolidamento ed un efficace difesa del suolo;
b) opere per i tracciati pedonali, le strade di
servizio e le piazzole di sosta;
c) tutte le opere volte sia al miglioramento ed
alla valorizzazione dei giardini
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esistenti che alla sistemazione o alla creazione ex novo
di parchi.
8. Le opere di cui al comma 7 devono in ogni caso essere
contenute in un'altezza massima di metri 1,50 al di sopra o al
di sotto della linea di terra, ed essere eseguite nel rispetto
della vegetazione esistente.
9. Le recinzioni possono essere realizzate soltanto
intorno alle aree di pertinenza dei manufatti, oppure entro i
limiti tra diverse zone di tutela, ovvero i margini stradali e
naturali e devono avere in ogni caso un altezza inferiore a
1,20 metri; è pertanto vietata la messa in opera di qualsiasi
tipo di recinzione che modifichi la continuità del
paesaggio.
10. Riguardo alla viabilità, sono consentiti tutti gli
interventi finalizzati alla conservazione; nel rispetto dei
beni e della funzionalità delle aziende agricole, le
amministrazioni competenti possono imporre in qualsiasi
momento, nei limiti consentiti dalla presente legge e dagli
strumenti di tutela di cui all'articolo 6, itinerari pedonali
volti a consentire la fruizione ed il godimento pubblico dello
straordinario valore paesistico di tali zone.
11. E' vietata la installazione di ogni genere di cartello
pubblicitario, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica
utilità.
12. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:
a) conservare, integrare o riqualificare la
vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio
esistenti;
b) integrare i manufatti edilizi con il paesaggio
circostante mediante la piantumazione di alberature;
c) provvedere all'alberatura delle strade
esistenti ed a nuove piantumazioni.
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