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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65798
DDL5555-0029
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.58 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Protezione delle
                  zone di tutela integrale).
     1.  In tutte le zone di tutela integrale, come individuate
  negli elaborati grafici di cui all'articolo 7, è fatto obbligo
  di osservare la disciplina di tutela stabilita dal presente
  articolo, salvo disposizioni più o
 
                              Pag. 59
 
  meno restrittive contenute nelle prescrizioni degli strumenti
  di pianificazione, di cui all'articolo 6.
     2.  La tutela dei beni individui deve avvenire in
  conformità a quanto prescritto al capo II.
     3.  E' fatto divieto di modificare il rapporto esistente
  tra aree libere ed aree edificate; è pertanto vietata la
  costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e con
  materiali precari.
     4.  Nei manufatti esistenti sono consentiti interventi di
  manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento
  statico, restauro e risanamento conservativo.
     5.  L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali,
  per le zone in cui è consentito, deve avvenire nel rispetto
  dell'equilibrio idrogeologico dei suoli; è fatto pertanto
  divieto di condurre a seminativo nudo le pendici acclivi con
  pendenza superiore al 35 per cento.
     6.  E' fatto divieto di realizzare silos ed impianti di
  serra, anche se provvisori, che siano stabilmente infissi al
  suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti,
  nonché realizzare tettoie e schermature poste a protezione
  delle colture, pose di teloni o di rivestimenti mobili e
  impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di
  illuminazione con plastica o con altri materiali mobili.
     7.  Riguardo alle opere di modellamento del suolo sono
  vietati gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri, i muri
  di sostegno e qualsiasi opera che possa modificare l'andamento
  topografico dei luoghi, nonché qualsiasi attività estrattiva,
  anche se di prestito, con l'eccezione di:
         a)  opere per il drenaggio delle acque di
  superficie e per il consolidamento di scarpate instabili, nel
  quale caso è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione
  delle scarpate sia naturali che artificiali mediante
  l'inerbamento o la cespugliatura al fine di favorire il loro
  consolidamento ed un efficace difesa del suolo;
         b)  opere per i tracciati pedonali, le strade di
  servizio e le piazzole di sosta;
         c)  tutte le opere volte sia al miglioramento ed
  alla valorizzazione dei giardini
 
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  esistenti che alla sistemazione o alla creazione  ex novo
  di parchi.
     8.  Le opere di cui al comma 7 devono in ogni caso essere
  contenute in un'altezza massima di metri 1,50 al di sopra o al
  di sotto della linea di terra, ed essere eseguite nel rispetto
  della vegetazione esistente.
     9.  Le recinzioni possono essere realizzate soltanto
  intorno alle aree di pertinenza dei manufatti, oppure entro i
  limiti tra diverse zone di tutela, ovvero i margini stradali e
  naturali e devono avere in ogni caso un altezza inferiore a
  1,20 metri; è pertanto vietata la messa in opera di qualsiasi
  tipo di recinzione che modifichi la continuità del
  paesaggio.
     10.  Riguardo alla viabilità, sono consentiti tutti gli
  interventi finalizzati alla conservazione; nel rispetto dei
  beni e della funzionalità delle aziende agricole, le
  amministrazioni competenti possono imporre in qualsiasi
  momento, nei limiti consentiti dalla presente legge e dagli
  strumenti di tutela di cui all'articolo 6, itinerari pedonali
  volti a consentire la fruizione ed il godimento pubblico dello
  straordinario valore paesistico di tali zone.
     11.  E' vietata la installazione di ogni genere di cartello
  pubblicitario, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica
  utilità.
     12.  Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:
         a)  conservare, integrare o riqualificare la
  vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio
  esistenti;
         b)  integrare i manufatti edilizi con il paesaggio
  circostante mediante la piantumazione di alberature;
         c)  provvedere all'alberatura delle strade
  esistenti ed a nuove piantumazioni.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0029 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0058 RIGINIZ=030 PAGFIN=0060 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=60 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0029 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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