| (Protezione delle
zone di tutela orientata).
1. In tutte le zone di tutela orientata è fatto obbligo di
osservare la disciplina di tutela stabilita dal presente
articolo, salvo
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disposizioni più o meno restrittive contenute nelle
prescrizioni degli strumenti di pianificazione, di cui
all'articolo 6.
2. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali
deve avvenire nel rispetto dei beni individui, secondo la
normativa d'uso stabilita per essi al capo II.
3. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali
deve avvenire nel rispetto altresì dell'equilibrio
idrogeologico dei suoli; è pertanto fatto divieto di condurre
a seminativo nudo le pendici acclivi con pendenza superiore al
35 per cento.
4. L'attività silvo-pastorale deve svolgersi nelle zone
idonee al loro esercizio ed avvenire in conformità alle norme
del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e
successive modificazioni, e dei relativi regolamenti
deliberati dalle amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti
i relativi demani; in tali zone è comunque ammessa la
costruzione di abbeveratoi, di ricoveri, di rimesse per il
bestiame brado, e di fienili, realizzati per iniziativa
pubblica o privata sempreché su un progetto documentato con i
relativi fabbisogni ed approvato dall'ente a cui è attribuito
il demanio ovvero dal comune, da ubicare comunque nel rispetto
della situazione ambientale.
5. E' vietata in generale la costruzione di nuovi edifici;
l'edificazione può essere consentita nelle diverse sottozone
di tutela orientata, di cui al comma 13, soltanto secondo le
prescrizioni specifiche dettate per ognuna di esse.
6. La costruzione di eventuali nuovi manufatti deve
corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo
terrazzamenti o riporti non superiori a metri 1,50, i quali
devono essere comunque rivestiti con pietre locali e,
preferibilmente, schermati di verde; in ogni caso l'altezza
delle costruzioni deve essere calcolata dal punto più basso
alla linea di gronda.
7. Per il calcolo della cubatura ammissibile sia per le
residenze che per gli annessi agricoli si tiene conto di tutti
i volumi fuori terra, comprese cantine, garage,
sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni
genere; sono esclusi solo le intercapedini del tetto e gli
spazi non praticabili, di altezza non superiore a 70
centimetri,
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eventualmente lasciati sotto il piano d'imposta della
costruzione.
8. I nuovi manufatti devono essere ubicati, ove possibile,
in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto di quanto
prescritto al capo II per la tutela dei beni individui, o
adeguandosi ad allineamenti stradali già formati da altri
edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli
strumenti urbanistici vigenti.
9. Gli impianti di serra, anche se provvisori, che siano
stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali
permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le
condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e
sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità preposta alla
tutela ambientale.
10. Per i movimenti di terra che a qualunque titolo si
rendano necessari è fatto obbligo di provvedere alla
sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali
mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura o
alberatura, al fine di favorire il loro consolidamento e di
garantire una efficace difesa del suolo; è vietata qualunque
attività estrattiva, anche se di prestito.
11. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:
a) conservare, integrare o riqualificare la
vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio
esistenti;
b) integrare i manufatti edilizi con il paesaggio
circostante mediante la piantumazione di alberature;
c) provvedere all'alberatura delle strade
esistenti ed a nuove piantumazioni.
12. Ai fini del presente articolo si possono adottare i
tipi di recinzione elencati al comma 20 dell'articolo 26.
13. Ai fini di operazioni più opportune, finalizzate al
recupero o al restauro ambientale, le zone di tutela orientata
possono essere articolate nelle seguenti quattro sottozone:
a) sottozona indicata con la sigla TOa, orientata
alla riqualificazione dei percorsi;
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b) sottozona indicata con la sigla TOb, orientata
alla riqualificazione dei sistemi
idromorfologico-vegetazionali;
c) sottozona indicata con la sigla TOc, orientata
al ripristino ed alla valorizzazione dei nuclei storici;
d) sottozona indicata con la sigla TOd, orientata
al restauro ambientale.
14. Nelle sottozone TOa sono consentite esclusivamente la
realizzazione, la trasformazione, la riqualificazione o la
valorizzazione di tracciati stradali o ferroviari nonché ove
necessario e ove consentito la realizzazione di manufatti ed
opere di servizio legate alla viabilità; pertanto, ad
eccezione di quelle citate, non sono consentite nuove
costruzioni in tali sottozone, ma la loro superficie nei
limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti può essere
computata ai fini edificatori, sommandola alla superficie
delle zone adiacenti, con il rapporto di copertura previsto
per queste ultime.
15. Nelle sottozone TOb si applica la normativa d'uso
generale stabilita per le zone di tutela orientata dal
presente articolo.
16. Nelle sottozone TOc le trasformazioni devono essere
assoggettate alla redazione di un piano di recupero e/o di
valorizzazione complessiva, che può prevedere all'esterno dei
complessi storici un limitato ampliamento dei manufatti privi
di interesse storico-monumentale e l'edificazione di nuovi
manufatti necessari allo svolgimento di alcune elementari e
modeste funzioni di servizio; tali trasformazioni possono
prevedere la riorganizzazione dei manufatti esistenti, nonché
nuove costruzioni contenute in un'altezza massima di 7 metri
ed essere ubicate tenendo conto, oltreché dei beni esistenti,
delle visuali panoramiche da conservare libere.
17. Nelle sottozone TOd è fatto obbligo di provvedere al
restauro ambientale mediante la redazione di un progetto di
insieme che preveda la bonifica ed il rimodellamento anche
totale del suolo, l'eventuale disinquinamento e la difesa
delle acque sia superficiali che sotterranee, la restituzione
all'uso agricolo e/o forestale
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del suolo, l'inerbimento e l'alberatura dell'area; è fatto
divieto di modificare il rapporto esistente tra aree libere ed
aree fabbricabili ed è pertanto vietata la costruzione di
nuovi edifici, anche se con strutture e con materiali
precari.
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