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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65799
DDL5555-0030
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.60 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 25.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Protezione delle
                  zone di tutela orientata).
     1.  In tutte le zone di tutela orientata è fatto obbligo di
  osservare la disciplina di tutela stabilita dal presente
  articolo, salvo
 
                              Pag. 61
 
  disposizioni più o meno restrittive contenute nelle
  prescrizioni degli strumenti di pianificazione, di cui
  all'articolo 6.
     2.  L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali
  deve avvenire nel rispetto dei beni individui, secondo la
  normativa d'uso stabilita per essi al capo II.
     3.  L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali
  deve avvenire nel rispetto altresì dell'equilibrio
  idrogeologico dei suoli; è pertanto fatto divieto di condurre
  a seminativo nudo le pendici acclivi con pendenza superiore al
  35 per cento.
     4.  L'attività silvo-pastorale deve svolgersi nelle zone
  idonee al loro esercizio ed avvenire in conformità alle norme
  del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e
  successive modificazioni, e dei relativi regolamenti
  deliberati dalle amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti
  i relativi demani; in tali zone è comunque ammessa la
  costruzione di abbeveratoi, di ricoveri, di rimesse per il
  bestiame brado, e di fienili, realizzati per iniziativa
  pubblica o privata sempreché su un progetto documentato con i
  relativi fabbisogni ed approvato dall'ente a cui è attribuito
  il demanio ovvero dal comune, da ubicare comunque nel rispetto
  della situazione ambientale.
     5.  E' vietata in generale la costruzione di nuovi edifici;
  l'edificazione può essere consentita nelle diverse sottozone
  di tutela orientata, di cui al comma 13, soltanto secondo le
  prescrizioni specifiche dettate per ognuna di esse.
     6.  La costruzione di eventuali nuovi manufatti deve
  corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo
  terrazzamenti o riporti non superiori a metri 1,50, i quali
  devono essere comunque rivestiti con pietre locali e,
  preferibilmente, schermati di verde; in ogni caso l'altezza
  delle costruzioni deve essere calcolata dal punto più basso
  alla linea di gronda.
     7.  Per il calcolo della cubatura ammissibile sia per le
  residenze che per gli annessi agricoli si tiene conto di tutti
  i volumi fuori terra, comprese cantine,  garage,
  sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni
  genere; sono esclusi solo le intercapedini del tetto e gli
  spazi non praticabili, di altezza non superiore a 70
  centimetri,
 
                              Pag. 62
 
  eventualmente lasciati sotto il piano d'imposta della
  costruzione.
     8.  I nuovi manufatti devono essere ubicati, ove possibile,
  in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto di quanto
  prescritto al capo II per la tutela dei beni individui, o
  adeguandosi ad allineamenti stradali già formati da altri
  edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli
  strumenti urbanistici vigenti.
     9.  Gli impianti di serra, anche se provvisori, che siano
  stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali
  permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le
  condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e
  sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità preposta alla
  tutela ambientale.
     10.  Per i movimenti di terra che a qualunque titolo si
  rendano necessari è fatto obbligo di provvedere alla
  sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali
  mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura o
  alberatura, al fine di favorire il loro consolidamento e di
  garantire una efficace difesa del suolo; è vietata qualunque
  attività estrattiva, anche se di prestito.
     11.  Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:
         a)  conservare, integrare o riqualificare la
  vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio
  esistenti;
         b)  integrare i manufatti edilizi con il paesaggio
  circostante mediante la piantumazione di alberature;
         c)  provvedere all'alberatura delle strade
  esistenti ed a nuove piantumazioni.
     12.  Ai fini del presente articolo si possono adottare i
  tipi di recinzione elencati al comma 20 dell'articolo 26.
     13.  Ai fini di operazioni più opportune, finalizzate al
  recupero o al restauro ambientale, le zone di tutela orientata
  possono essere articolate nelle seguenti quattro sottozone:
         a)  sottozona indicata con la sigla TOa, orientata
  alla riqualificazione dei percorsi;
 
                              Pag. 63
 
         b)  sottozona indicata con la sigla TOb, orientata
  alla riqualificazione dei sistemi
  idromorfologico-vegetazionali;
         c)  sottozona indicata con la sigla TOc, orientata
  al ripristino ed alla valorizzazione dei nuclei storici;
         d)  sottozona indicata con la sigla TOd, orientata
  al restauro ambientale.
     14.  Nelle sottozone TOa sono consentite esclusivamente la
  realizzazione, la trasformazione, la riqualificazione o la
  valorizzazione di tracciati stradali o ferroviari nonché ove
  necessario e ove consentito la realizzazione di manufatti ed
  opere di servizio legate alla viabilità; pertanto, ad
  eccezione di quelle citate, non sono consentite nuove
  costruzioni in tali sottozone, ma la loro superficie nei
  limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti può essere
  computata ai fini edificatori, sommandola alla superficie
  delle zone adiacenti, con il rapporto di copertura previsto
  per queste ultime.
     15.  Nelle sottozone TOb si applica la normativa d'uso
  generale stabilita per le zone di tutela orientata dal
  presente articolo.
     16.  Nelle sottozone TOc le trasformazioni devono essere
  assoggettate alla redazione di un piano di recupero e/o di
  valorizzazione complessiva, che può prevedere all'esterno dei
  complessi storici un limitato ampliamento dei manufatti privi
  di interesse storico-monumentale e l'edificazione di nuovi
  manufatti necessari allo svolgimento di alcune elementari e
  modeste funzioni di servizio; tali trasformazioni possono
  prevedere la riorganizzazione dei manufatti esistenti, nonché
  nuove costruzioni contenute in un'altezza massima di 7 metri
  ed essere ubicate tenendo conto, oltreché dei beni esistenti,
  delle visuali panoramiche da conservare libere.
     17.  Nelle sottozone TOd è fatto obbligo di provvedere al
  restauro ambientale mediante la redazione di un progetto di
  insieme che preveda la bonifica ed il rimodellamento anche
  totale del suolo, l'eventuale disinquinamento e la difesa
  delle acque sia superficiali che sotterranee, la restituzione
  all'uso agricolo e/o forestale
 
                              Pag. 64
 
  del suolo, l'inerbimento e l'alberatura dell'area; è fatto
  divieto di modificare il rapporto esistente tra aree libere ed
  aree fabbricabili ed è pertanto vietata la costruzione di
  nuovi edifici, anche se con strutture e con materiali
  precari.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0060 RIGINIZ=034 PAGFIN=0064 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=60 PAGEFIN=64 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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