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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65801
DDL5555-0032
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.32 (che inizia a pag.71 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 71 Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Protezione delle zone di tutela limitata).
     1.  In tutte le zone di tutela limitata è fatto obbligo di
  osservare la disciplina di tutela stabilita nel presente
  articolo, salvo disposizioni più o meno restrittive contenute
  nelle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, di cui
  all'articolo 6.
     2.  In tutte le zone di tutela limitata è consentita la
  realizzazione di nuovi edifici ed opere infrastrutturali; il
  rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili è in generale
  quello previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti,
  salvo prescrizioni particolari indicate dagli strumenti di
  pianificazione di cui all'articolo 6.
     3.  L'edificazione di nuovi manufatti è consentita a
  condizione di recuperare prioritariamente i manufatti
  esistenti e compatibili con la tutela e di eliminare quelli
  incompatibili; le altezze dei nuovi edifici devono essere
  sempre decrescenti verso il margine esterno che prospetta
  sulle altre zone di tutela individuate dagli strumenti di
  pianificazione di cui all'articolo 6.
     4.  La costruzione dei nuovi manufatti deve corrispondere
  al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti
  non superiori a 1,50 metri, i quali devono essere comunque
  rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati di
  verde; in ogni caso l'altezza delle costruzioni deve essere
  calcolata dal punto più basso alla linea di gronda.
     5.  I nuovi manufatti devono essere ubicati, ove possibile,
  in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto di quanto
  prescritto al capo II per la tutela dei beni individui, o
  adeguandosi ad allineamenti stradali già formati da altri
  edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli
  strumenti urbanistici vigenti.
     6.  Per i movimenti di terra che a qualunque titolo si
  rendano necessari è fatto obbligo di provvedere alla
  sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali
  mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura e/o
  alberatura, al fine di favorire il loro consolidamento e
  garantire una efficace difesa del suolo; è vietata qualunque
  attività estrattiva, anche se di prestito.
 
                              Pag. 72
 
     7.  Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:
         a)  conservare, integrare e riqualificare la
  vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio
  esistenti;
         b)  integrare i manufatti edilizi isolati con il
  paesaggio circostante mediante la piantumazione di
  alberature;
         c)  integrare con il paesaggio circostante,
  mediante alberature, il perimetro delle zone edificate o
  edificande, lungo i tratti contigui alle zone di tutela
  integrale, orientata e paesaggistica, in modo da formare una
  schermatura vegetale di riqualificazione sia delle zone citate
  che di quelle adiacenti;
         d)  provvedere all'alberatura delle strade
  esistenti e di nuova realizzazione.
     8.  Si possono adottare i tipi di recinzione elencati al
  comma 20 dell'articolo 26.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0032 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0071 RIGINIZ=001 PAGFIN=0072 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=71 PAGEFIN=72 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0032 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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