| (Protezione delle zone di tutela limitata).
1. In tutte le zone di tutela limitata è fatto obbligo di
osservare la disciplina di tutela stabilita nel presente
articolo, salvo disposizioni più o meno restrittive contenute
nelle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, di cui
all'articolo 6.
2. In tutte le zone di tutela limitata è consentita la
realizzazione di nuovi edifici ed opere infrastrutturali; il
rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili è in generale
quello previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti,
salvo prescrizioni particolari indicate dagli strumenti di
pianificazione di cui all'articolo 6.
3. L'edificazione di nuovi manufatti è consentita a
condizione di recuperare prioritariamente i manufatti
esistenti e compatibili con la tutela e di eliminare quelli
incompatibili; le altezze dei nuovi edifici devono essere
sempre decrescenti verso il margine esterno che prospetta
sulle altre zone di tutela individuate dagli strumenti di
pianificazione di cui all'articolo 6.
4. La costruzione dei nuovi manufatti deve corrispondere
al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti
non superiori a 1,50 metri, i quali devono essere comunque
rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati di
verde; in ogni caso l'altezza delle costruzioni deve essere
calcolata dal punto più basso alla linea di gronda.
5. I nuovi manufatti devono essere ubicati, ove possibile,
in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto di quanto
prescritto al capo II per la tutela dei beni individui, o
adeguandosi ad allineamenti stradali già formati da altri
edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli
strumenti urbanistici vigenti.
6. Per i movimenti di terra che a qualunque titolo si
rendano necessari è fatto obbligo di provvedere alla
sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali
mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura e/o
alberatura, al fine di favorire il loro consolidamento e
garantire una efficace difesa del suolo; è vietata qualunque
attività estrattiva, anche se di prestito.
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7. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:
a) conservare, integrare e riqualificare la
vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio
esistenti;
b) integrare i manufatti edilizi isolati con il
paesaggio circostante mediante la piantumazione di
alberature;
c) integrare con il paesaggio circostante,
mediante alberature, il perimetro delle zone edificate o
edificande, lungo i tratti contigui alle zone di tutela
integrale, orientata e paesaggistica, in modo da formare una
schermatura vegetale di riqualificazione sia delle zone citate
che di quelle adiacenti;
d) provvedere all'alberatura delle strade
esistenti e di nuova realizzazione.
8. Si possono adottare i tipi di recinzione elencati al
comma 20 dell'articolo 26.
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