| (Aggiornamenti degli strumenti di tutela).
1. A seguito di eventuali nuovi contributi conoscitivi
ovvero di approvazione dei
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piani di assetto delle aree protette, di cui all'articolo 16,
le giunte regionali formulano l'aggiornamento degli strumenti
di tutela vigenti, adottando le opportune variazioni.
2. Gli aggiornamenti sono apportati con le stesse
procedure previste per la formazione e l'approvazione degli
strumenti di tutela paesaggistica di cui all'articolo 8.
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