| (Competenze regionali
negli strumenti di tutela paesistica).
1. Ogni modificazione dello stato dei luoghi nell'ambito
delle zone vincolate ope
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legis o con specifici provvedimenti, comprese quelle non
graficizzate negli elaborati di cui all'articolo 7 della
presente legge ovvero non classificate ai fini della tutela, è
subordinata ad obbligatorio e preventivo rilascio della
autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, ed alla espressione di pareri paesaggistici
richiesti ai sensi della medesima legge, secondo le procedure
stabilite dall'articolo 82, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere
richiesta ed ottenuta prima del rilascio della concessione
edilizia da parte del comune; per i piani urbanistici
attuativi e per quelli di lottizzazione convenzionata, è fatto
obbligo di rilascio della autorizzazione sia sui progetti
planovolumetrici di massima, relativi all'intero comprensorio
fatto oggetto di trasformazione, che su quelli esecutivi
relativi prima alle opere di urbanizzazione primaria e poi ai
singoli comparti edificatori.
3. Le autorizzazioni ed i pareri di cui al comma 1 devono
essere desunti ed espressi sulla base dell'esame di conformità
dei progetti di trasformazione presentati ai sensi della
presente legge e delle norme più specifiche stabilite per
l'area interessata dal progetto di trasformazione dagli
strumenti di tutela paesistica vigenti, di cui all'articolo
6.
4. Per i progetti di trasformazione di aree ricadenti
nell'ambito di zone vincolate, ma non classificate ai fini
della tutela, di cui agli articoli 29 e 30, in attesa delle
specifiche integrazioni cartografiche e normative nei relativi
strumenti di tutela paesistica, connesse alle previste
varianti, la procedura di cui all'articolo 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, si deve attenere alle norme quadro
stabilite dalla presente legge, sulla base dei criteri
contenuti all'articolo 23 del regolamento emanato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
5. Le autorizzazioni ed i pareri devono in ogni caso
risultare da provvedimenti motivati che, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indichino i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
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che hanno determinato la decisione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria; il rilascio o il diniego dei
nulla osta regionali deve essere pertanto sufficientemente
motivato, premettendo le ragioni tanto dell'assenso quanto del
rifiuto con riferimento specifico, e non discrezionale, alla
conformità sia con la presente legge che con le norme di
attuazione e gli elaborati grafici degli strumenti di
pianificazione paesistica vigenti.
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