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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65806
DDL5555-0037
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.74 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 31.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Competenze regionali
            negli strumenti di tutela paesistica).
     1.  Ogni modificazione dello stato dei luoghi nell'ambito
  delle zone vincolate  ope
 
                              Pag. 75
 
  legis  o con specifici provvedimenti, comprese quelle non
  graficizzate negli elaborati di cui all'articolo 7 della
  presente legge ovvero non classificate ai fini della tutela, è
  subordinata ad obbligatorio e preventivo rilascio della
  autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno
  1939, n. 1497, ed alla espressione di pareri paesaggistici
  richiesti ai sensi della medesima legge, secondo le procedure
  stabilite dall'articolo 82, del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
  modificazioni.
     2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere
  richiesta ed ottenuta prima del rilascio della concessione
  edilizia da parte del comune; per i piani urbanistici
  attuativi e per quelli di lottizzazione convenzionata, è fatto
  obbligo di rilascio della autorizzazione sia sui progetti
  planovolumetrici di massima, relativi all'intero comprensorio
  fatto oggetto di trasformazione, che su quelli esecutivi
  relativi prima alle opere di urbanizzazione primaria e poi ai
  singoli comparti edificatori.
     3.  Le autorizzazioni ed i pareri di cui al comma 1 devono
  essere desunti ed espressi sulla base dell'esame di conformità
  dei progetti di trasformazione presentati ai sensi della
  presente legge e delle norme più specifiche stabilite per
  l'area interessata dal progetto di trasformazione dagli
  strumenti di tutela paesistica vigenti, di cui all'articolo
  6.
     4.  Per i progetti di trasformazione di aree ricadenti
  nell'ambito di zone vincolate, ma non classificate ai fini
  della tutela, di cui agli articoli 29 e 30, in attesa delle
  specifiche integrazioni cartografiche e normative nei relativi
  strumenti di tutela paesistica, connesse alle previste
  varianti, la procedura di cui all'articolo 7 della legge 29
  giugno 1939, n. 1497, si deve attenere alle norme quadro
  stabilite dalla presente legge, sulla base dei criteri
  contenuti all'articolo 23 del regolamento emanato con regio
  decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
     5.  Le autorizzazioni ed i pareri devono in ogni caso
  risultare da provvedimenti motivati che, ai sensi
  dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indichino i
  presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
 
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  che hanno determinato la decisione, in relazione alle
  risultanze dell'istruttoria; il rilascio o il diniego dei
  nulla osta regionali deve essere pertanto sufficientemente
  motivato, premettendo le ragioni tanto dell'assenso quanto del
  rifiuto con riferimento specifico, e non discrezionale, alla
  conformità sia con la presente legge che con le norme di
  attuazione e gli elaborati grafici degli strumenti di
  pianificazione paesistica vigenti.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0074 RIGINIZ=033 PAGFIN=0076 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=74 PAGEFIN=76 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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