| (Competenze provinciali nella gestione
degli strumenti di tutela paesistica).
1. I piani territoriali paesistici ed i piani
urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6, e gli
aggiornamenti o le successive integrazioni e varianti ad essi,
sono sovraordinati agli strumenti urbanistici provinciali
vigenti.
2. Le province sono obbligate al rispetto dei piani di cui
al comma 1 nella formazione e nell'approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e delle eventuali varianti a
quelli vigenti, nonché all'adeguamento di questi ultimi ai
piani che risultino definitivamente approvati; fino alla
approvazione dei piani, si applicano le misure di
salvaguardia, di cui all'articolo 9.
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