| (Competenze comunali nella gestione degli strumenti di
tutela e rapporti con la strumentazione urbanistica
comunale).
1. I piani territoriali paesistici ed i piani
urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6, e gli
aggiornamenti o le successive integrazioni e varianti ad essi,
sono sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali.
2. I comuni sono obbligati al rispetto dei piani di cui al
comma 1 nella formazione degli strumenti urbanistici generali
e delle eventuali varianti a quelli vigenti, nonché
all'adeguamento di questi ultimi ai
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piani che risultino definitivamente approvati; fino alla
approvazione dei piani, si applicano le misure di
salvaguardia, di cui all'articolo 9.
3. In ogni caso è consentita ai comuni la possibilità di
adottare varianti al piano regolatore generale per il recupero
dei nuclei abusivi di cui sia comprovato l'avvenuto
consolidamento antecedentemente alla data di adozione dei
piani di cui al comma 1; tali varianti, che devono avere il
carattere di piano particolareggiato ai sensi della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed essere
redatte in scala non inferiore a 1:2.000, devono essere
accompagnate da uno specifico studio di inserimento
paesistico, di cui all'articolo 36, e costituiscono, in caso
di contrasto con la normativa dei piani di cui al comma 1,
deroga ad essi.
4. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alle
regioni in materia di tutela ambientale è consentita la
subdelega alle province o ai comuni dotati di strumento
urbanistico generale, dell'esercizio delle funzioni relative
alle autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
limitatamente a quanto riportato dalle specifiche leggi
regionali.
5. Nell'ambito delle funzioni amministrative riguardanti
la certificazione di destinazione urbanistica, tutti i comuni
sono tenuti a fare menzione degli eventuali vincoli paesistici
esistenti sul territorio comunale sulla base:
a) delle planimetrie e delle declaratorie
contenute negli specifici decreti ministeriali e/o nelle
deliberazioni della giunta regionale, in possesso
dell'amministrazione comunale che ne cura la pubblicazione
nell'albo pretorio;
b) delle disposizioni di legge in materia;
c) delle disposizioni generali di cui al capo I
della presente legge e della normativa relativa ai beni
ambientali diffusi di cui all'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, contenuta al capo II della presente
legge.
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