| (Deroghe).
1. Per le opere di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per gli interventi di
pianificazione aventi efficacia di piano territoriale di
coordinamento, nonché per quelli previsti nel presente
articolo è possibile derogare alle prescrizioni dei piani di
cui all'articolo 6 della presente legge.
2. Per le opere di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è fatto obbligo di seguire
la procedura generale fissata dal regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383; per le opere di interesse statale, che a seguito
dell'accertamento di conformità risultino difformi dagli
strumenti urbanistici, è prescritta una conferenza di servizi,
ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, cui partecipano la regione competente ed il
comune od i comuni interessati, per valutare i progetti
definitivi e non di massima relativi alle opere di interesse
statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli
archeologici, storici, artistici e ambientali.
3. Per le opere di cui al comma 1 devono essere redatti
studi per il loro inserimento paesistico, di cui all'articolo
36 della presente legge, salvo i casi in cui non siano già
assoggettate al procedimento di cui all'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
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