| (Studio di inserimento paesistico).
1. L'elaborazione dello studio di inserimento paesistico è
preordinata alla emanazione del provvedimento di
autorizzazione paesistica da parte del competente settore per
la tutela ambientale dell'assessorato all'urbanistica
regionale.
2. Allo scopo di cui al comma 1 i relativi progetti devono
contenere le seguenti informazioni e documentazioni
commisurate alla complessità delle opere da realizzare ed alle
modificazioni ambientali e paesistiche da esse prodotte:
a) individuazione fisico-descrittiva dell'ambito
ove è prevista la realizzazione dell'intervento;
b) descrizione, relativa sia all'ambito fatto
oggetto dell'intervento che ai luoghi circostanti, dello stato
iniziale dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello
stesso, in relazione allo specifico intervento avuto, con
particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei
beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e
semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità
agricole, del rischio geologico;
c) caratteristiche del progetto o del piano
urbanistico e indicazione delle motivazioni che hanno portato
alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto
alle possibili alternative di localizzazione;
d) misure proposte per l'eliminazione,
l'attenuazione e la compensazione degli effetti
ineliminabili.
3. Ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni,
licenze, concessioni e decreti autorizzativi, le
documentazioni di cui ai commi 1 e 2 sono parte integrante ed
essenziale della domanda e rappresentano elemento di
responsabilità per il soggetto
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richiedente, inclusi enti o amministrazioni pubbliche.
4. Ai fini di un opportuno controllo dei processi di
trasformazione del territorio e di prevenire azioni e rischi
di degrado, di inquinamento e di compromissioni non
reversibili e controllabili dello stato dei luoghi e con lo
scopo motivato di guidare su basi certe le progettazioni e le
azioni di intervento di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo
compiute ai fini della salvaguardia complessiva paesistica ed
ecologica del territorio, ciascun comune, associazione degli
stessi e comunità montana competente è tenuto ad utilizzare la
risultanza delle seguenti carte tematiche:
a) geolitologica;
b) geomorfologica;
c) pedologica;
d) idrogeologica;
e) dei dissesti;
f) di utilizzazione del suolo;
g) climatologica;
h) delle risorse;
i) clivometrica;
l) delle qualità delle acque;
m) degli inquinamenti;
n) degli usi civici;
o) dei vincoli paesistici;
p) delle classificazioni ai fini della tutela dei
piani territoriali paesistici e/o dei piani
urbanistico-territoriali.
5. Fino alla redazione delle carte di cui al comma 4 la
documentazione necessaria per l'ottenimento
dell'autorizzazione deve comprendere, a seconda
dell'importanza ambientale delle modificazioni:
a) la carta dei rischi connessi all'intervento
oggetto della domanda;
b) la previsione comparata di piano;
c) l'individuazione dei fattori che agiscono sul
paesaggio;
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d) le carte naturalistiche di settore;
e) i criteri d'intervento con relativa
zonizzazione e fasi;
f) i livelli delle attrezzature interferenti con
l'azione di intervento;
g) l'individuazione dei livelli di viabilità e
mobilità, ovvero di accessibilità all'intervento in
oggetto;
h) l'evidenziazione dei nodi di interferenza fra
lo stato dei luoghi e l'intervento progettato;
i) l'individuazione dei criteri di omogeneità
ambientale con ipotesi, ove occorra, di restauro
ambientale.
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