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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65813
DDL5556-0002
Progetto di legge Camera n. 5556 - testo presentato - (DDL13-5556)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5556. TESTIPDL
...C5556.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5556 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La lingua dei segni è usata in
  misura considerevole da parte dei sordi, in alcuni contesti
  sociali, mentre il suo impiego è molto più limitato nelle
  famiglie e nella scuola.
      Forti pregiudizi rimangono tuttora nei confronti della
  gestualità, non ancora accolta come valore integrativo nella
  comunicazione con le persone sorde, poichè è ritenuta dannosa
  al fine dell'acquisizione di un sufficiente linguaggio
  parlato.
      Le strutture sociali non si pongono l'obbiettivo di far
  apprendere la lingua dei segni, all'infuori dell'Ente
  nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS) e del
  Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), centri che
  provvedono alla sua diffusione.
      Questa lingua è pertanto rifiutata dalle famiglie che
  hanno un figlio sordo (ad eccezione di quelle i cui genitori
  sono sordi) e dalle classi della scuola pubblica nelle quali è
  inserito l'alunno sordo.  Ciò crea rilevanti difficoltà ai
  quasi 70 mila sordi che ci sono in Italia, i quali subiscono
  pesanti limitazioni nelle forme comunicative.
      Non si tratta di contrapporre il linguaggio orale alla
  lingua dei segni, bensì di integrare le diverse possibilità
  per portare la persona sorda a inserirsi meglio nella società,
  ad avere sicurezza in se stessa, a sentirsi partecipe delle
  varie situazioni sociali.
      Il permanente interesse per la lingua dei segni è
  testimoniato anche da una ricca letteratura pubblicata negli
  ultimi anni in questa materia: tre dizionari sono stati
  pubblicati tra il 1991 e il 1992.  Anche questo fatto induce a
  ritenere quanto sia divenuto improrogabile procedere a
 
                               Pag. 2
 
  stabilizzare e a standardizzare la lingua italiana dei segni,
  da considerare lingua a tutti gli effetti e non soltanto un
  linguaggio mimico - gestuale.  Essa possiede una propria
  morfologia, sintattica e lessicale, e può considerarsi la
  lingua naturale delle persone sorde perchè, grazie alle sue
  modalità espressive di tipo visivo - gestuale, può essere
  acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse
  tappe del linguaggio parlato.
      Anche se il linguaggio verbale possiede delle
  caratteristiche che lo rendono preferibile ad altre forme
  della comunicazione, l'idea che esso soltanto sia una vera
  lingua non è fondata, tanto più che gli elementi che
  definiscono una lingua, ossia il sistema di segni comuni sia a
  colui che li emette sia a colui che li riceve, possono
  trovarsi pure in sistemi simbolici differenti da quello
  orale.
      Grazie all'ENS si assiste abbastanza di frequente alla
  traduzione in lingua dei segni di conferenze, di
  manifestazioni particolari, di trasmissioni televisive
  speciali.  Nei tribunali i sordi sono "sentiti" attraverso un
  interprete.
      E' da notare che il procedere della ricerca
  socio-linguistica e la determinazione dei sordi a comunicare
  con la propria lingua sono i fattori che hanno determinato il
  progressivo impiego della comunicazione visivo-gestuale in
  ambito europeo.
      Le ricerche compiute nei decenni scorsi dai linguisti
  hanno portato a scoprire le regole grammaticali e
  morfosintattiche di tale forma di comunicazione.  Tale
  questione è stata approfondita negli specifici centri di
  ricerca sorti in vari Paesi europei.
      Da alcuni anni i sordi si sono resi protagonisti di
  alcune iniziative a favore dei loro "fratelli del silenzio" e
  hanno iniziato, tra l'altro, un cammino di sensibilizzazione
  della società verso il problema della comunicazione.
      L'istituzione di un Segretariato Regionale Europeo ha
  agevolato un'azione formativa sempre più estesa e
  coinvolgente, al punto che il Parlamento europeo, con la
  "Risoluzione sul linguaggio dei segni" adottata nel 1988 ha
  riconosciuto ufficialmente le lingue nazionali dei sordi.  Il
  testo recita: "invita la Commissione a presentare una proposta
  al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni
  Stato membro del linguaggio usato dai sordi e invita gli Stati
  membri ad abolire ostacoli che ancora si frappongono all'uso
  del linguaggio gestuale".
      La lingua dei segni ha ottenuto il più elevato
  riconoscimento grazie alla risoluzione citata, del 17 giugno
  1988, la quale evidenzia che:
          a)  nella Comunità europea mezzo milione di
  persone sono completamente sorde;
          b)  un numero ben più grande ha difficoltà di
  udito;
          c)  la maggior parte dei sordi non riuscirà mai a
  padroneggiare perfettamente il linguaggio parlato;
          d)  il linguaggio gestuale rimane quello preferito
  e quasi sempre l'unico usato dalla maggior parte dei sordi.
      Ne consegue che il riconoscimento della lingua dei segni
  rappresenta una forma di integrazione dei sordi nella società
  degli udenti, a condizioni per loro eque.
      L'articolo 3 della Carta costituzionale obbliga ad
  intervenire per superare o ridurre i problemi delle persone
  gravate da svantaggi.
      La presente proposta di legge pertanto, all'articolo 1,
  prevede il riconoscimento della lingua italiana dei segni
  quale lingua propria della comunità dei sordi e come lingua di
  una minoranza linguistica degna della tutela prevista
  dall'articolo 6 della Costituzione.
      All'articolo 2 essa stabilisce che tale lingua possa
  essere usata nel corso dei procedimenti giudiziari e in tutti
  i rapporti che i sordi hanno con le pubbliche amministrazioni
  e con i comuni.
      La proposta di legge intende, inoltre, agevolare la
  frequenza universitaria ai sordi e l'utilizzo del mezzo
  televisivo.
      Il regolamento attuativo previsto dall'articolo 3 dovrà
  porsi sulla traccia della
 
                               Pag. 3
 
  legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
  l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
  e dovrà avvalersi delle esperienze e delle competenze
  specifiche acquisite dalle persone sorde, nonché dagli
  operatori esperti nel settore.  Non va inoltre trascurato
  il coordinamento con il testo unico approvato con decreto
  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sull'obbligo scolastico
  per gli alunni sordi.
 
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