| 1. Per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1 della
legge 29 gennaio 1994, n. 87, cessati dal servizio nel periodo
1^ dicembre 1984-6 febbraio 1994, i quali non abbiano
provveduto a presentare entro il 30 settembre 1994 domanda di
riliquidazione dell'indennità di buonuscita o dell'indennità
di anzianità con l'inclusione dell'indennità integrativa
speciale, sono riaperti i termini per la presentazione della
relativa domanda, con la scadenza, improrogabile e definitiva,
di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Ai pensionati di cui al comma 1 e ai loro eventuali
legittimi eredi la prestazione deve essere erogata entro
l'anno 2000.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si fa fronte con la disponibilità finanziaria indicata
all'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e
successive modificazioni.
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