| 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite
senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali
o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di
inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero
ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni,
provvede alla demolizione d'ufficio ed al ripristino dello
stato dei luoghi, senza obbligo di notifica del provvedimento
al responsabile dell'abuso, a carico del quale sono comunque
addebitate le relative spese. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui
alle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, e 20 giugno 1939, n. 1497,
e successive modificazioni, al decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 6
dicembre 1991, n. 394, il sindaco provvede alla demolizione ed
al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione
alle amministrazioni competenti, le quali possono
eventualmente intervenire alla demolizione d'ufficio, anche di
propria iniziativa, senza obbligo di notifica del
provvedimento al responsabile dell'abuso, a carico del quale
restano comunque le relative spese".
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