| 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, è inserito il seguente:
"Le amministrazioni competenti, di cui al secondo comma,
nell'esercizio della propria iniziativa possono avvalersi, per
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il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle
strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla
base della apposita convenzione stipulata fra il Ministro dei
lavori pubblici ed il Ministro della difesa".
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