| 1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 7 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"Il presidente della giunta regionale, nell'espletamento
dei provvedimenti eventualmente necessari da adottare, può
richiedere di avvalersi delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base della apposita convenzione
stipulata fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro
della difesa".
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