| 1. Dopo il primo comma dell'articolo 9 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, è inserito il seguente:
"In caso di inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla
data di constatazione dell'inosservanza delle disposizioni di
cui al primo comma, il presidente della giunta regionale
adotta i provvedimenti eventualmente necessari".
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