| 1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, è premesso il seguente:
"Gli interventi, soggetti ad autorizzazione edilizia, in
caso di mancato rilascio della medesima e di applicazione
dell'istituto del silenzio-assenso, se non in contrasto con
gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i
regolamenti edilizi vigenti e ferma restando la necessità
delle autorizzazioni previste dal regio decreto-legge 30
dicembre 1923, n. 3267, e dalle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089,
29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, e dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 6 dicembre
1991, n. 394, sono comunque subordinati alla denuncia di
inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
| |