| 1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7,
terzo comma, per i casi di opere eseguite in assenza di
concessione o in totale difformità o con variazioni
essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco
di cui al primo comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di
parziale difformità, nel termine di cui al primo comma
dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza
di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino
alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in
assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli
strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non
in contrasto con quelli adottati sia al momento della
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realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione
della domanda, nonché con le disposizioni impartite in materia
di difesa dei suoli, del paesaggio e dei beni culturali ed
ambientali. Il rilascio della concessione in sanatoria ai
sensi del presente comma non è comunque possibile per le opere
realizzate in aree sottoposte al regime vincolistico di cui al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, con
violazione della disciplina stabilita dalla stessa legge: la
concessione in sanatoria, qualora rilasciata
dall'amministrazione comunale per opere e interventi su aree
sottoposte ai vincoli suddetti, deve ritenersi illegittima e
non estingue comunque il reato previsto dall'articolo
1- sexies del citato decreto-legge n. 312 del 1985,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985,
anche nelle more del suo obbligatorio annullamento".
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