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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65835
DDL5558-0016
Progetto di legge Camera n. 5558 - testo presentato - (DDL13-5558)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5558. TESTIPDL
...C5558.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5558 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 18. -  (Lottizzazione). - 1.  Si ha
  lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
  sono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica
  od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
  prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati,
  o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza
  la prescritta autorizzazione; nonché quando tale
  trasformazione sia predisposta attraverso il frazionamento e
  la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per
  le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
 
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  natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli
  strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale
  previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad
  elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
  equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
       2.  Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in
  forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione
  o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a
  terreni sono nulli e non possono essere stipulati né
  trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti
  stessi non sia allegato il certificato di destinazione
  urbanistica integrato, contenente sia le prescrizioni dettate
  dalle leggi e dai provvedimenti in materia di tutela dei
  suoli, del paesaggio e dei beni culturali e ambientali, sia le
  prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.  Le
  disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando
  i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel
  nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
  complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a
  5.000 metri quadrati.
       3.  Il certificato di destinazione urbanistica
  integrato di cui al comma 2 deve essere rilasciato dal sindaco
  entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
  presentazione della relativa domanda.  Esso conserva validità
  per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
  dell'alienante o di uno dei conviventi, non siano intervenute
  modificazioni degli strumenti urbanistici.
       4.  In caso di mancato rilascio del certificato di
  cui al comma 3 nel termine previsto, esso può essere
  sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
  conviventi, rilasciata da un tecnico abilitato e attestante
  l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
  urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
  vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la
  prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
  approvato, di strumenti attuativi ovvero ancora l'eventuale
  esistenza di prescrizioni imposte da leggi e provvedimenti in
 
                              Pag. 13
 
  materia di tutela dei suoli, del paesaggio e dei beni
  culturali e ambientali.
       5.  In caso di dichiarazione sostitutiva non
  veritiera, accertata dai competenti uffici, l'amministrazione
  ne dà comunicazione al competente ordine professionale, per
  l'irrogazione delle sanzioni disciplinari contro il tecnico
  abilitato, nonché alla competente autorità giudiziaria ai fini
  dell'esercizio dell'azione penale nei riguardi dell'alienante
  o, in sua sostituzione, del convivente.
       6.  In caso di mancato rilascio della attestazione di
  cui al comma 5 da parte degli uffici comunali nei termini
  prescritti, essa deve essere sostituita da una dichiarazione
  rilasciata da un tecnico abilitato e attestante la conformità
  del tipo di frazionamento con tutte le prescrizioni vigenti
  sui terreni oggetto del frazionamento medesimo, accertate nel
  certificato urbanistico integrato o nella dichiarazione
  sostitutiva dello stesso.
       7.  Qualora la dichiarazione sostitutiva del tipo di
  frazionamento richiesto risulti non veritiera,
  l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine
  professionale, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
  contro il tecnico abilitato, nonché alla competente autorità
  giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei
  riguardi del proprietario dei terreni oggetto di
  frazionamento.
       8.  I frazionamenti catastali dei terreni non possono
  essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è
  allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
  degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato
  presso il comune.
       9.  I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano
  atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza
  frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di
  superficie inferiore a 10 mila metri quadrati devono
  trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione,
  copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del
  comune ove è sito l'immobile.
       10.  Nel caso in cui il sindaco accerti
  l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo
  edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza
 
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  da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti
  indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la
  sospensione.  Il provvedimento comporta l'immediata
  interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre
  dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve
  essere trascritto a tale fine nei registri immobiliari.
       11.  Decorsi novanta giorni dalla notificazione
  dell'ordinanza di cui al comma 10, ove non intervenga la
  revoca del provvedimento di cui al medesimo comma, le aree
  lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile
  del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione
  d'ufficio delle opere, da effettuare a cura e a spese del
  responsabile dell'abuso.  In caso di inerzia del sindaco si
  applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi del
  presidente della giunta regionale ovvero del giudice, di cui
  agli ultimi tre commi dell'articolo 7.
       12.  Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno,
  per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal
  comma 10, sono nulli e non possono essere stipulati, né in
  forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di
  cui al medesimo comma e prima della sua eventuale
  cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
  provvedimento del sindaco.
       13.  Le disposizioni di cui al presente articolo si
  applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati
  ai competenti uffici del catasto, e non si applicano comunque
  alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra
  parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti
  costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di
  garanzia e di servitù".
     2.  Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 28
  febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 1 del presente
  articolo, si applicano agli atti stipulati ad ai frazionamenti
  presentati ai competenti uffici del catasto dopo la data di
  entrata in vigore della presente legge.
 
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