| 1. L'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è
sostituito dal seguente:
"Art. 18. - (Lottizzazione). - 1. Si ha
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
sono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica
od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati,
o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza
la prescritta autorizzazione; nonché quando tale
trasformazione sia predisposta attraverso il frazionamento e
la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per
le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
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natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli
strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad
elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in
forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione
o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a
terreni sono nulli e non possono essere stipulati né
trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti
stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica integrato, contenente sia le prescrizioni dettate
dalle leggi e dai provvedimenti in materia di tutela dei
suoli, del paesaggio e dei beni culturali e ambientali, sia le
prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando
i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel
nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a
5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica
integrato di cui al comma 2 deve essere rilasciato dal sindaco
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità
per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
dell'alienante o di uno dei conviventi, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del certificato di
cui al comma 3 nel termine previsto, esso può essere
sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
conviventi, rilasciata da un tecnico abilitato e attestante
l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la
prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi ovvero ancora l'eventuale
esistenza di prescrizioni imposte da leggi e provvedimenti in
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materia di tutela dei suoli, del paesaggio e dei beni
culturali e ambientali.
5. In caso di dichiarazione sostitutiva non
veritiera, accertata dai competenti uffici, l'amministrazione
ne dà comunicazione al competente ordine professionale, per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari contro il tecnico
abilitato, nonché alla competente autorità giudiziaria ai fini
dell'esercizio dell'azione penale nei riguardi dell'alienante
o, in sua sostituzione, del convivente.
6. In caso di mancato rilascio della attestazione di
cui al comma 5 da parte degli uffici comunali nei termini
prescritti, essa deve essere sostituita da una dichiarazione
rilasciata da un tecnico abilitato e attestante la conformità
del tipo di frazionamento con tutte le prescrizioni vigenti
sui terreni oggetto del frazionamento medesimo, accertate nel
certificato urbanistico integrato o nella dichiarazione
sostitutiva dello stesso.
7. Qualora la dichiarazione sostitutiva del tipo di
frazionamento richiesto risulti non veritiera,
l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine
professionale, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
contro il tecnico abilitato, nonché alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei
riguardi del proprietario dei terreni oggetto di
frazionamento.
8. I frazionamenti catastali dei terreni non possono
essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato
presso il comune.
9. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano
atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza
frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di
superficie inferiore a 10 mila metri quadrati devono
trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione,
copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del
comune ove è sito l'immobile.
10. Nel caso in cui il sindaco accerti
l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo
edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza
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da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata
interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre
dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve
essere trascritto a tale fine nei registri immobiliari.
11. Decorsi novanta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza di cui al comma 10, ove non intervenga la
revoca del provvedimento di cui al medesimo comma, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile
del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione
d'ufficio delle opere, da effettuare a cura e a spese del
responsabile dell'abuso. In caso di inerzia del sindaco si
applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi del
presidente della giunta regionale ovvero del giudice, di cui
agli ultimi tre commi dell'articolo 7.
12. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno,
per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal
comma 10, sono nulli e non possono essere stipulati, né in
forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di
cui al medesimo comma e prima della sua eventuale
cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del sindaco.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati
ai competenti uffici del catasto, e non si applicano comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra
parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di
garanzia e di servitù".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, si applicano agli atti stipulati ad ai frazionamenti
presentati ai competenti uffici del catasto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
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