| 1. Il secondo periodo della lettera c) del primo
comma dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
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successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "La
stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi
realizzati nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e delle leggi 1^
giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e delle
leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 6 dicembre 1991, n. 394, in
variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della
concessione. Qualora le opere e gli interventi siano stati
realizzati in parziale difformità rispetto al regime
autorizzatorio ottenuto o comunque si tratti di opere e
interventi di carattere modesto con precarietà strutturale o
funzionale, la cui realizzazione non abbia determinato un
rilevante danno paesaggistico-ambientale, si applica l'ammenda
da lire 500 mila a lire 5 milioni".
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