| 1. Al quarto comma dell'articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", nonché del regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, e delle leggi 18 maggio 1989, n.
183, e 6 dicembre 1991, n. 394".
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