| 1. All'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora sia necessario procedere alla demolizione di
opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata di intesa fra il Ministro dei
lavori pubblici ed il Ministro della difesa".
2. Il comma 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è abrogato.
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