| 1. All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In caso di domande di concessione in sanatoria,
presentate senza avere i requisiti di cui ai commi primo e
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secondo, o con dichiarazioni non veritiere, si applicano le
sanzioni di cui al primo comma, lettera b),
dell'articolo 20".
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