| 1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Per le opere eseguite su immobili soggetti al regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, alle leggi 1^ giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, e alle leggi 18 maggio 1989, n.
183, e 6 dicembre 1991, n. 394, relative ad ampliamenti o
tipologie di abuso che non comportano aumento di superficie o
di volume, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria è subordinato al preventivo ed obbligatorio
parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo. Qualora tale parere non sia formulato dalla
suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data
del ricevimento della richiesta di parere, esso si intende
reso in senso favorevole".
| |