| 1. Dopo il primo comma dell'articolo 38 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"In caso di domanda presentata senza avere i requisiti di
cui ai commi primo e secondo dell'articolo 31, o con
dichiarazioni non veritiere, si applicano le sanzioni
amministrative di cui al capo I, nonché quelle penali previste
al primo comma, lettera b), dell'articolo 20".
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