| (Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge
6 agosto 1990, n. 223).
1. Alla legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, dopo il comma 9, è inserito il
seguente:
"9- bis. E' vietata la trasmissione di programmi
in tutto o in parte a carattere pornografico";
b) all'articolo 15, comma 10, le parole: "o
pornografiche" sono soppresse;
c) all'articolo 31, comma 3, le parole: "da 8 a
15", sono sostituite dalle seguenti: "8 e 9 e da 10 a 15";
d) all'articolo 31, comma 3, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: "Nei casi di violazione delle
disposizioni di cui al comma 9- bis dell'articolo 15, è
prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a
lire un miliardo e la sospensione dell'efficacia della
concessione o dell'autorizzazione da sei a dodici mesi";
e) all'articolo 31, comma 12, sono premesse le
seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 13,
lettera a- bis)";
f) all'articolo 31, comma 13, dopo la lettera a)
è inserita la seguente:
"a- bis) per inosservanza del divieto di cui al
comma 9- bis dell'articolo 15;".
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