| 1. All'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia), dopo il numero 1- bis) è inserito
il seguente:
"1- ter) elezione del Consiglio regionale, in base ai
princìpi contenuti nel capo II del titolo III;".
2. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 5 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia) è abrogato.
| |