| 1. L'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia), è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio
universale diretto, uguale e segreto, secondo le norme
stabilite con legge regionale.
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in
ragione di uno ogni 20 mila abitanti o frazioni superiori a 10
mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
censimento.
La legge regionale di cui al primo comma è approvata con
due successive deliberazioni adottate a maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio regionale ad intervallo non
inferiore a quarantacinque giorni; la seconda deliberazione
non è necessaria qualora la prima sia approvata con il voto
favorevole dei due terzi dei componenti medesimi.
La legge regionale può dettare norme per favorire
l'elezione di consiglieri delle minoranze linguistiche".
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