| Onorevoli Colleghi! - La ragione di fondo che ha
portato alla predisposizione della presente proposta di legge,
risiede nell'esigenza primaria di tutelare il cittadino nella
sua massima e più significativa espressione politica. A questo
scopo si ritiene opportuno dare certezza e trasparenza alle
campagne elettorali al fine di garantire a tutti libertà e
consapevolezza nel processo di formazione ed espressione della
loro volontà politica ed elettorale ed assicurare, ai
contendenti, le medesime condizioni nella competizione, con
riguardo, in particolare, all'accesso ed all'utilizzo dei
mass-media. E' pertanto necessario stabilire le misure
di efficacia operativa già durante la campagna elettorale,
considerato che la vigente normativa non appare adeguata
riguardo all'incisività dell'impianto sanzionatorio.
Pertanto, con la presente proposta di legge si prevede:
a) l'estensione della normativa a tutte le
campagne elettorali;
b) l'individuazione di precise fattispecie nelle
forme di utilizzo del mezzo di comunicazione di massa a fini
elettorali;
c) l'estensione del periodo "protetto" e la
graduazione temporale al suo interno dei limiti all'azione
elettorale a tutela della parità;
d) l'introduzione di idonee misure finalizzate a
garantire l'equilibrio nella
Pag. 2
competizione elettorale anche attraverso la previsione di
adeguate sanzioni nelle ipotesi di infrazione;
e) la definizione degli spazi di parità
sufficientemente articolata da adattare a qualsiasi tipo di
competizione;
f) il riconoscimento di un congruo ruolo ai
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi (Corerat).
Nel merito, l'articolo 1 delimita il campo di applicazione
della legge: in particolare, si individuano le modalità di
accesso ai mass-media da parte dei candidati e delle
forze politiche durante lo svolgimento di ogni tipo di
campagna elettorale (politica, amministrativa, europea,
referendaria), affinché tale accesso avvenga in condizioni
paritarie per ciascuno di tali soggetti. Per la definizione
sostanziale della parità di trattamento si rinvia all'articolo
10.
Dunque, la presente proposta di legge mira ad assicurare,
oltre alle citate condizioni di parità per l'accesso ai mezzi
di comunicazione, anche l'imparzialità del mezzo informativo
rispetto a tutti i competitori nella campagna elettorale in
corso, finalità, questa, posta alla base dell'intero sistema
dell'informazione radiotelevisiva già dalla legge 6 agosto
1990, n. 223, ed in particolare dall'articolo 1, comma 2.
Gli articoli 2 e seguenti della presente proposta di legge
disciplinano le più rilevanti forme di espressione dei
soggetti politici durante la campagna elettorale.
Si è ritenuto di ricorrere ad una distinzione tipologica
di tali forme, sulla scorta dell'elaborazione in proposito
proveniente sia dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sia dai
provvedimenti attuativi emanati dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria che fino ad oggi hanno regolato
le campagne elettorali.
Sono così individuabili almeno tre distinte
fattispecie:
a) la propaganda elettorale, che ha ad oggetto
prevalentemente la presentazione dei candidati e dei programmi
di ciascun soggetto politico;
b) la pubblicità elettorale, consistente nella
diffusione di messaggi "brevi", avente carattere
essenzialmente illustrativo;
c) l'informazione elettorale, che comprende i
servizi e gli altri programmi informativi radiotelevisivi
aventi ad oggetto la competizione elettorale.
La disciplina sostanziale della propaganda elettorale si
rinviene nell'articolo 2. In particolare, al comma 1, si
stabiliscono tassativamente le procedure di svolgimento della
propaganda elettorale, tanto sulla stampa quanto nella
programmazione della concessionaria pubblica e delle emittenti
private. Tale disciplina è efficace per tutta la durata del
periodo cosiddetto "protetto", che si estende dal giorno in
cui sono convocati i comizi elettorali fino all'ultimo giorno
in cui è consentita la propaganda, ovvero fino a quando si
chiude la campagna elettorale (comma 4). Al comma 2 si
introduce il principio che la propaganda elettorale è gratuita
per ogni mezzo di comunicazione, pubblico e privato. Si
dispone, inoltre, l'obbligo di rispetto del principio della
parità di trattamento (analoga ma più articolata disposizione,
comprensiva anche dell'offerta di pubblicità elettorale, per
le emittenti private e gli editori si rinviene all'articolo
4). Si stabilisce, inoltre, che la propaganda sia collocata in
spazi, all'interno della testata o della programmazione,
adeguatamente riconoscibili dal lettore o dallo spettatore e
autonomi rispetto agli articoli od alle trasmissioni
residue.
All'articolo 3, si definisce la pubblicità elettorale che
consiste - come si è detto - nell'esposizione, in forma breve,
degli elementi oggettivi caratterizzanti il soggetto politico.
Essa si può realizzare nella forma dello spot
radiotelevisivo ovvero in quella dell'inserzione sulla
stampa.
A fronte dell'attuale divieto (articolo 2, comma 1, della
legge n. 515 del 1993), per un periodo limitato a trenta
giorni, si è ritenuto opportuno ampliare notevolmente il
periodo protetto (che, anche in questo caso, inizia dal
Pag. 3
momento della convocazione di comizi), specificando
maggiormente la portata del divieto di pubblicità elettorale.
In particolare, è previsto il divieto di pubblicità elettorale
per la concessionaria pubblica, mentre è disposta la
facoltatività per la stampa e le emittenti private. Anche per
questi ultimi mezzi di comunicazione resta fermo il divieto di
qualsiasi forma di pubblicità negli ultimi trenta giorni della
campagna, per consentire un periodo di libera riflessione
all'elettorato, ed è introdotto un apposito divieto di
diffusione di pubblicità relativa a consultazioni successive a
quella per cui è in corso di svolgimento la campagna
elettorale. Per il precedente periodo, si è vietato il
ricorso: alla pubblicità (nonchè, alla propaganda) con
prospettazioni comunque false, sia che miri a favorire un
soggetto politico sia che miri a lederne un altro; a quella
denigratoria e, più in generale, a quella mirante ad offrire
un'immagine negativa di un altro contendente nella campagna
elettorale usando tecniche idonee a suggestionare gli
elettori. Così specificato il divieto, si è ritenuto di
ammettere - ma appunto solamente fino al trentunesimo giorno
prima delle elezioni - forme di pubblicità corretta, in quanto
avente specifico contenuto informativo, seppure in forma
concisa. La ragione di questa scelta legislativa risiede
nell'opportunità di consentire all'elettorato una maggiore
conoscibilità delle diverse forze, specie se partecipanti a
nuovi raggruppamenti politici.
Si è altresì disposto che gli spazi di pubblicità
elettorale, tanto sulla stampa quanto nel mezzo
radiotelevisivo, siano immediatamente riconoscibili come
messaggi di pubblicità elettorale. La collocazione di questi
spazi deve essere tale che essi siano percepibili come
spot ed inserzioni elettorali nettamente distinti
rispetto alla ordinaria pubblicità commerciale.
Alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito
denominata "Commissione parlamentare", è attribuito il compito
di individuare in concreto le modalità di distinzione della
pubblicità elettorale da quella commerciale nonchè la
regolamentazione concreta delle modalità di accesso alla
stampa ed alla radiodiffusione. La Commissione parlamentare,
nell'adottare la regolamentazione relativa alla propaganda
elettorale, dovrà specificamente tenere conto dei codici
deontologici che eventualmente siano stati adottati dagli
operatori del settore della comunicazione di massa.
Alla Commissione parlamentare è altresì affidato il
compito di individuare i mezzi radiotelevisivi ed editoriali
concretamente rilevanti nella competizione (articolo 16, comma
1). Ciò è particolarmente significativo qualora si tratti di
campagna elettorale per competizioni a carattere strettamente
locale, onde evitare un'indiscriminata (e non necessaria)
applicazione della normativa in esame.
Per quanto concerne le condizioni di accesso agli spazi di
propaganda e di pubblicità offerti dalle emittenti private e
dagli editori, è disposto il necessario rispetto del principio
della parità di trattamento dei soggetti politici. E' inoltre
previsto che editori ed emittenti private disponibili a
offrire spazi di propaganda o di pubblicità, diano tempestiva
comunicazione della circostanza al pubblico, secondo apposite
modalità stabilite dalla Commissione parlamentare, indicando
inoltre il domicilio eletto ai fini della legge.
La Commissione parlamentare, tenuto conto di eventuali
codici deontologici originanti dagli operatori, definisce i
criteri concernenti le caratteristiche della propaganda ed i
criteri di offerta della pubblicità elettorale.
Per la pubblicità elettorale, in particolare, rispetto
alla stampa e alle emittenti private, la Commissione
parlamentare provvede a regolamentare l'offerta degli spazi
nonchè le modalità del loro utilizzo (articolo 4, comma 3).
Tale regolamentazione dovrà concernere il numero massimo degli
spot e delle inserzioni per ciascun soggetto politico,
sia esso individuale o collettivo, nonchè le connesse
caratteristiche, quali durata, dimensione e collocazione.
Pag. 4
All'articolo 5, si disciplina l'informazione elettorale,
nella quale vanno, tra l'altro, ricompresi, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, telegiornali e giornali radio della
concessionaria pubblica e delle emittenti private. La
disciplina - operante come già quella corrispondente della
legge n. 515 del 1993, per il solo mezzo radiotelevisivo -
trova applicazione dalla convocazione dei comizi ed è ispirata
al perseguimento della parità di trattamento tra i soggetti
politici, oltre che dei fini ordinariamente assegnati
all'informazione radiotelevisiva (articolo 1, comma 2, della
legge n. 223 del 1990). Anche in tale caso, l'estensione della
disciplina alla stampa, oltre a produrre l'effetto di una
modificazione dell'attuale rapporto di omogeneità tra mezzo
editoriale e mezzo radiotelevisivo, si sarebbe dimostrata non
conforme al dettato costituzionale.
Per quanto concerne, infine, l'equiparazione della
disciplina dell'informazione elettorale sulle emittenti
private a quella della concessionaria pubblica, essa trova le
proprie origini già nell'attuazione della corrispondente
disposizione contenuta nella legge n. 515 del 1993 ed appare
conforme ai princìpi sottostanti alla regola generale
dell'informazione, portata dalla legge n. 223 del 1990. E'
vero, infatti, che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 515
del 1993, disciplina l'informazione elettorale della
concessionaria pubblica in conformità ai criteri della parità
di trattamento, della completezza e dell'imparzialità
dell'informazione, mentre l'articolo 1, comma 2, si riferisce,
a proposito dell'informazione elettorale delle emittenti
private, alla sola "parità di trattamento". E' altresì vero,
però, che i princìpi della completezza e dell'imparzialità
sono connaturati all'informazione radiotelevisiva, secondo
quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 223
del 1990.
L'articolo 6 della presente proposta di legge incide in
maniera rigorosa su ogni forma di propaganda elettorale
condotta sui mezzi di comunicazione di massa diversa da quella
espressamente consentita dall'articolo 2 (comma 1). Il divieto
di propaganda nel periodo protetto riguarda, in particolare,
quella forma di propaganda surrettizia eventualmente presente
nei programmi radiotelevisivi di intrattenimento o, comunque,
non espressamente disciplinati dalla presente proposta di
legge. E' dunque fatto esplicito divieto di influenzare le
scelte elettorali a tutti i soggetti che appaiano in tali
programmi (conduttori ed ospiti), o che li gestiscano
(registi). Ai conduttori ed ai registi è altresì imposto uno
specifico dovere di correttezza, preordinato, attraverso la
loro imparzialità, a non influenzare le scelte
dell'elettorato.
Particolarmente significativa è la previsione, nel comma 1
del medesimo articolo 6, di un divieto di utilizzare la
composizione della programmazione radiotelevisiva a fini
politici e/o elettorali.
Al comma 2 si prendono in esame quelle trasmissioni, note
ordinariamente con il nome di talk show, per le quali,
da varie parti politiche e sociali, più si avverte il pericolo
di strumentalizzazione a fini elettorali. La normativa
proposta mira a salvaguardare la correttezza e la neutralità
rispetto ai citati fini, introducendo un ulteriore periodo
protetto - peraltro assai ristretto - immediatamente a ridosso
delle consultazioni: negli ultimi cinque giorni, infatti, le
condizioni di parità di trattamento sono definite in maniera
particolarmente accentuata. Il comma 3 - sempre con
riferimento alle appena citate trasmissioni di intrattenimento
- individua i criteri-guida funzionali al perseguimento delle
finalità illustrate. Al comma 4 si rinviene il criterio di
rigida regolamentazione della partecipazione di uomini
politici ad ogni trasmissione radiotelevisiva, seconda linee
già tracciate nel vigore della legge n. 515 del 1993.
L'articolo 7 mira a regolamentare - entro limiti assai
ristretti - la propaganda relativa alle attività istituzionali
proprie di ogni pubblica amministrazione. Ciò al fine di
indurre ad un comportamento neutrale, rispetto alle
competizioni elettorali, i soggetti pubblici proprio per
tutelare la libera scelta elettorale dei cittadini.
Ai sondaggi, dato il crescente ricorso che ad essi viene
fatto dai mezzi di comunicazione di massa, è dedicata
Pag. 5
un'apposita disciplina (articolo 8), che rende ancora più
stringente - rispetto alla legge n. 515 del 1993 - la
regolamentazione degli stessi durante la campagna elettorale
ed anche durante il periodo "libero". La durata del divieto di
diffusione dei sondaggi ad oggetto politico-elettorale è
ampliata da quindici a venti giorni (comma 1) ed è così
equiparata a quella del divieto assoluto di ogni forma di
pubblicità elettorale, dato l'uso sostanzialmente non
dissimile che dei due strumenti viene fatto. La portata
dell'interdizione è stata chiarita rispetto alla previgente
disciplina essendo specificato che il divieto - non
diversamente dalla normativa francese - si estende altresì
alla diffusione di sondaggi realizzati precedentemente al
ventesimo giorno prima delle consultazioni elettorali. Per
quanto concerne la disciplina ordinaria dei sondaggi
politico-elettorali, al comma 2 sono fissati i criteri ai
quali gli autori degli stessi devono attenersi.
I commi 3 e 4 dell'articolo 8 prendono infine in
considerazione, vietandole, talune forme di indagine
demoscopica: in particolare, l'ipotesi del cosiddetto
"televoto", disciplinata dal comma 3, è preclusa per la sua
comprovata scarsissima attendibilità.
Il comma 5 introduce una prima reazione dell'ordinamento
in risposta alla violazione delle norme concernenti le
indicazioni tecniche di cui devono essere corredati i
sondaggi.
Particolarmente significativo appare l'articolo 9, che
introduce una importante forma di responsabilizzazione
professionale degli operatori dell'informazione
radiotelevisiva. Essi sono, infatti, soggetti ad uno specifico
codice deontologico, che ne sanzioni i doveri di fronte
all'elettorato. Ai fini dell'accertamento delle eventuali
violazioni delle norme deontologiche, l'Ordine dei giornalisti
potrà istituire un apposito organo, al cui interno potranno
essere presenti anche membri della magistratura ordinaria ed
amministrativa, purchè di qualifica non inferiore a quella di
magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, ovvero di
qualifica equiparata. La partecipazione, naturalmente, dovrà
essere autorizzata dagli organi competenti, qualora il
magistrato sia in servizio. Va segnalato che la normativa in
questione trova applicazione prevalente nell'ambito
dell'informazione radiotelevisiva, mentre, per quanto concerne
la stampa, ne è esclusa l'informazione, essendo disciplinata
soltanto la propaganda elettorale. Ciò non significa,
naturalmente, che per i giornalisti operatori
dell'informazione editoriale non trovino applicazione
eventuali ulteriori norme professionali appositamente
sanzionate. L'efficacia dell'intervento in caso di violazioni
del codice deontologico giornalistico è affidata in prima
istanza all'apposito organo di categoria, da istituire da
parte dell'Ordine dei giornalisti. Qualora, però, si verifichi
l'inottemperanza a provvedimenti emanati da tale organo, la
Commissione parlamentare annovera fra i suoi poteri
d'intervento d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, quello di
ordinare la pubblicazione sul mezzo di comunicazione di massa
del comunicato redatto dall'organo dell'Ordine dei giornalisti
<articolo 13, comma 2, lettera f) >.
Uno dei cardini della disciplina è contenuto nell'articolo
10, che definisce concretamente la parità di trattamento
nell'uso di mezzi informativi. La disposizione individua i
criteri, a cui dovrà attenersi la Commissione parlamentare per
la distribuzione, alle singole forze politiche, degli spazi
nei mezzi di informazione di massa durante le campagne
elettorali. Per quanto riguarda i seggi attribuiti nei collegi
uninominali, la disposizione recepisce il senso della
competizione elettorale che si svolge con il sistema
maggioritario. Assegnando ai raggruppamenti più
rappresentativi, nel contesto della competizione, spazi
proporzionali alla rappresentanza parlamentare, essa incentiva
una sostanziale convergenza delle varie forze politiche verso
due principali ed opposti raggruppamenti. La norma riprende lo
spirito delle diverse legislazioni, anche nelle
interpretazioni giurisprudenziali, che regolano l'accesso ai
mezzi di informazione nei Paesi europei. In particolare, la
legislazione francese attribuisce uno spazio congruamente
diviso tra i partiti che fanno parte della maggioranza ed a
Pag. 6
quelli che appartengono all'opposizione, lasciano spazi minori
alle piccole forze che preferiscono presentarsi da sole. Il
meccanismo della convenzione, ancora una volta analogo a
quello previsto in Francia, lascia all'autodeterminazione
delle forze politiche componenti il raggruppamento la concreta
distribuzione dei tempi e degli spazi, in modo tale da
promuovere la partecipazione dei soggetti interessati alla
assegnazione degli spazi di cui godranno. L'esigenza,
tuttavia, di non penalizzare le minoranze e le forze politiche
di più recente nascita ha imposto le previsioni successive.
Per queste forze, la scelta è stata quella di non creare
gabbie e di non imporre limiti predeterminati che avrebbero
potuto sacrificarne il diritto di accesso.
Per le quote di seggi attribuite in misura proporzionale è
stato seguito un sistema parzialmente diverso, che garantisce
un equilibrio degli spazi elettorali a tutte le forze già
presenti nell'organo da ricostituire, senza escludere, però,
le forze nuove che non abbiano ancora rappresentanza. E' ovvio
che la nozione di parità di trattamento dovrà essere adattata
alle concrete esigenze editoriali e di programmazione: per
esempio, pubblicazioni o trasmissioni che non abbiano cadenza
giornaliera.
Va altresì osservato che le disposizioni dettate
dall'articolo 10 rappresentano un criterio-guida per le
elezioni politiche, al cui sistema elettorale fanno diretto
riferimento. Diversamente, per le altre competizioni
elettorali, la Commissione parlamentare definisce le concrete
modalità di realizzazione della parità di trattamento in ogni
contesto: troverà applicazione, nei limiti in cui ciò sarà
concretamente possibile, lo stesso principio sottostante alle
norme dettate per le elezioni politiche.
A partire dall'articolo 11, si dettano le norme
procedimentali.
E' confermato l'obbligo per le emittenti private e la
concessionaria pubblica di registrare integralmente le proprie
trasmissioni. In più la Guardia di finanza assicura la pronta
disponibilità delle registrazioni, che le vengono consegnate
quotidianamente e che, in caso di inottemperanza a tale
obbligo di consegna, provvede essa stessa a ritirare
direttamente.
Inoltre, il controllo, compatibilmente con le proprie
strutture tecniche, è svolto anche dagli uffici periferici del
Ministero delle comunicazioni.
L'articolo 12 individua, nei singoli candidati, nei
movimenti, nei comitati, nei partiti e nelle diverse forze
politiche, i soggetti che possono denunciare la violazione
delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge.
Si è voluto, così, porre in primo piano i soggetti
direttamente interessati al corretto svolgimento della
campagna elettorale in quanto i soggetti medesimi sono
depositari di un interesse generale e politicamente
rappresentativi dell'elettorato. Tuttavia l'interesse generale
al rispetto delle disposizioni di cui alla presente proposta
di legge, è comunque garantito dall'intervento d'ufficio della
Commissione parlamentare - e dei Corerat per le campagne a
carattere locale - e dall'attribuzione agli uffici periferici
del Ministero delle comunicazioni (Circostel) del potere di
denunciare le violazioni riscontrate nelle trasmissioni
oggetto del loro controllo. Il procedimento è caratterizzato
dall'immediatezza, al fine di garantire un pronto accertamento
della violazione. Si vuole, infatti, che il comportamento
tenuto in violazione di regole che tutelano valori di rango
costituzionale sia colpito, pur nel rispetto di ogni diritto,
in tempi brevi, anche perchè il perpetuarsi nel tempo della
violazione potrebbe provocare un'irreparabile alterazione
della competizione.
L'articolo 13 attribuisce alla Commissione parlamentare il
potere di dettare provvedimenti di urgenza per ovviare alle
violazioni e per procedere alla reintegrazione del soggetto
leso nella propria posizione nel più breve tempo possibile. Al
fine di reintegrare i soggetti lesi nei loro diritti, tra le
altre misure, sono stati esemplificativamente previsti: un
diritto di rettifica rafforzato dall'obbligo di concedere il
medesimo risalto della notizia rettificata; trasmissioni con
la prevalente partecipazione dei soggetti illegittimamente
esclusi dalle trasmissioni precedenti, anche con riferimento
Pag. 7
ad una squilibrata selezione degli ospiti; l'attribuzione di
spazi di propaganda elettorale compensativi; la diffusione di
comunicati; la trasmissione di messaggi recanti l'indicazione
della violazione commessa. In tutti i casi d inottemperanza al
provvedimento, la Commissione parlamentare - salve le altre
sanzioni previste dalla legge - dispone l'inibizione delle
trasmissioni della concessionaria pubblica o dell'emittente
privata inottemperante ovvero la pubblicazione sulla stampa di
un apposito comunicato relativo all'inottemperanza da parte
dell'editore. L'articolo 14, per quanto riguarda le sanzioni
pecuniarie, distingue nettamente le emittenti locali e le
emittenti nazionali. Infatti seppur è vero che il mezzo di
comunicazione è lo stesso e identici devono essere i rimedi di
tutela in caso di violazione della parità di trattamento, le
sanzioni pecuniarie non possono non tenere conto delle
differenti dimensioni dei soggetti ai quali sono irrogate.
Inoltre va tenuto conto del maggiore pregiudizio arrecato ai
valori tutelati dalla normativa, nonchè del maggiore allarme
sociale che le infrazioni commesse indubbiamente provocano,
quando diffuse su tutto il territorio nazionale. In secondo
luogo, si è separato il trattamento delle violazioni di
carattere procedimentale rispetto a quelle di carattere
sostanziale. Infatti, le prime portano all'inflizione di una
sanzione pecuniaria minore, poichè non si vuole colpire in
modo eccessivo l'inadempimento di obblighi formali. Resta
fermo, tuttavia, che laddove si dovesse evincere la volontà di
attentare alla disciplina sostanziale, pur commettendo
un'infrazione di carattere procedimentale, si dovranno
applicare le sanzioni più gravi previste per le infrazioni di
carattere sostanziale. In particolare, al comma 3, è prevista
l'inibizione della programmazione accompagnata dall'obbligo di
mantenere in video una immagine fissa con l'indicazione che
l'emittente ha violato le presenti disposizioni.
In caso di violazione delle norme sui sondaggi, la
sanzione pecuniaria, per una illegittima pubblicazione, è
particolarmente elevata e, in particolari circostanze, è
abbinata ad una pena detentiva. Una sanzione così rigorosa era
già prevista dalla legge n. 515 del 1993. Essa non è stata
modificata poichè si è considerato il particolare disvalore
che esprime il tipo di violazione in esame. Nelle ultime
disposizioni del medesimo comma si conserva l'impostazione
generale volta a distinguere la violazione di princìpi
sostanziali da omissioni colpevoli di lieve o minore
importanza.
Il comma 5 riprende un principio già presente nella legge
n. 515 del 1993. Esso sanziona, se viene accertata, la
corresponsabilità di politici ed editori, al fine di porre un
freno al possibile intreccio tra gestione dei mezzi di
informazione e diffusione, di parte, delle idee politiche. Il
comma 6, infine, prevede che la sanzione irrogata possa essere
articolata in funzione della diffusione territoriale e della
capacità di incisione economica sull'autore della violazione e
della gravità del pregiudizio arrecato. Esso recepisce,
quindi, un principio di ordine generale che vuole la sanzione
adattata al singolo caso.
Con l'articolo 15 si accentua il ruolo istruttorio e di
controllo della Guardia di finanza, cui si attribuisce anche
l'incombenza delle comunicazioni e delle notificazioni
d'ufficio previste dalla legge. Quest'ultimo aspetto, giacchè
connesso con l'esigenza di celerità delle procedure di
controllo, si rivela assai importante. Il beneficio, infatti,
che si ricava dall'imposizione di tempi ravvicinati,
risulterebbe interamente compromesso se i procedimenti di
notificazione e di comunicazione non fossero anch'essi
estremamente veloci.
L'articolo 16 riprende una statuizione dell'articolo 1,
che dichiara applicabili, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge ad ogni genere di consultazioni. Ciò
è particolarmente importante per la determinazione degli spazi
da attribuire in presenza di sistemi elettorali diversi. Allo
scopo, le indicazioni dell'articolo 10 rappresentano i criteri
generali a cui la Commissione parlamentare dovrà attenersi per
individuare le modalità per le elezioni diverse da quelle
politiche. Il comma 2 detta taluni princìpi speciali per la
campagna referendaria, vista la peculiare divisione degli
Pag. 8
schieramenti che si rivolge in due diverse direzioni. In tale
campagna gli orientamenti sono riconducibili a due diverse ed
opposte posizioni, ma è necessario comunque garantire alle
varie parti sociali interessate dal referendum
un'adeguata esposizione sui mezzi di comunicazione.
L'articolo 17, non innovando sostanzialmente rispetto al
regime previgente, esclude l'applicazione agli organi di
stampa e radiofonici strettamente politici delle norme in tema
di propaganda ed informazione elettorale e di sottoposizione
al codice deontologico professionale.
L'articolo 18 promuove l'istituzione di procedure di
verifica della comunicazione elettorale in ambito nazionale
con portata, almeno inizialmente, di natura prettamente
quantitativa, e con risultati da diffondere con cadenza
settimanale presso la pubblica opinione durante la campagna
elettorale. Con l'articolo 19 si è ritenuto fondamentale
garantire la parità di accesso e soprattutto l'imparzialità
del mezzo informativo anche in periodi non elettorali allo
scopo di consentire, così, al cittadino, di usufruire
pienamente del diritto di un'informazione imparziale.
L'articolo 20 reca la copertura finanziaria della
legge.
L'articolo 21 specifica - conclusivamente - la portata
della normativa: essa interviene solamente sulla disciplina
dettata dalla legge n. 515 del 1993, in tema di accesso ai
mezzi di comunicazione di massa nel corso delle campagne
elettorali. Restano perciò salve le altre disposizioni
previste dalla stessa legge n. 515 del 1993. Inoltre si
precisa il concetto di soggetti politici che raccoglie sotto
questa dizione le figure dei candidati, dei partiti, dei
comitati e dei movimenti organizzati a fini politici.
Ribadiamo che la presente proposta di legge nasce dalla
consapevolezza della necessità di disciplinare campagne
elettorali corrette e capaci di offrire alle forze politiche
pari opportunità negli scontri e nei dibattiti di fronte alla
pubblica opinione.
L'articolo 22 reca disposizioni sulla data di entrata in
vigore della legge.
| |