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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65856
DDL5562-0002
Progetto di legge Camera n. 5562 - testo presentato - (DDL13-5562)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5562. TESTIPDL
...C5562.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5562 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La ragione di fondo che ha
  portato alla predisposizione della presente proposta di legge,
  risiede nell'esigenza primaria di tutelare il cittadino nella
  sua massima e più significativa espressione politica.  A questo
  scopo si ritiene opportuno dare certezza e trasparenza alle
  campagne elettorali al fine di garantire a tutti libertà e
  consapevolezza nel processo di formazione ed espressione della
  loro volontà politica ed elettorale ed assicurare, ai
  contendenti, le medesime condizioni nella competizione, con
  riguardo, in particolare, all'accesso ed all'utilizzo dei
  mass-media.  E' pertanto necessario stabilire le misure
  di efficacia operativa già durante la campagna elettorale,
  considerato che la vigente normativa non appare adeguata
  riguardo all'incisività dell'impianto sanzionatorio.
     Pertanto, con la presente proposta di legge si prevede:
         a)  l'estensione della normativa a tutte le
  campagne elettorali;
         b)  l'individuazione di precise fattispecie nelle
  forme di utilizzo del mezzo di comunicazione di massa a fini
  elettorali;
         c)  l'estensione del periodo "protetto" e la
  graduazione temporale al suo interno dei limiti all'azione
  elettorale a tutela della parità;
         d)  l'introduzione di idonee misure finalizzate a
  garantire l'equilibrio nella
 
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  competizione elettorale anche attraverso la previsione di
  adeguate sanzioni nelle ipotesi di infrazione;
         e)  la definizione degli spazi di parità
  sufficientemente articolata da adattare a qualsiasi tipo di
  competizione;
         f)  il riconoscimento di un congruo ruolo ai
  comitati regionali per i servizi radiotelevisivi (Corerat).
     Nel merito, l'articolo 1 delimita il campo di applicazione
  della legge: in particolare, si individuano le modalità di
  accesso ai  mass-media  da parte dei candidati e delle
  forze politiche durante lo svolgimento di ogni tipo di
  campagna elettorale (politica, amministrativa, europea,
  referendaria), affinché tale accesso avvenga in condizioni
  paritarie per ciascuno di tali soggetti.  Per la definizione
  sostanziale della parità di trattamento si rinvia all'articolo
  10.
     Dunque, la presente proposta di legge mira ad assicurare,
  oltre alle citate condizioni di parità per l'accesso ai mezzi
  di comunicazione, anche l'imparzialità del mezzo informativo
  rispetto a tutti i competitori nella campagna elettorale in
  corso, finalità, questa, posta alla base dell'intero sistema
  dell'informazione radiotelevisiva già dalla legge 6 agosto
  1990, n. 223, ed in particolare dall'articolo 1, comma 2.
     Gli articoli 2 e seguenti della presente proposta di legge
  disciplinano le più rilevanti forme di espressione dei
  soggetti politici durante la campagna elettorale.
     Si è ritenuto di ricorrere ad una distinzione tipologica
  di tali forme, sulla scorta dell'elaborazione in proposito
  proveniente sia dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sia dai
  provvedimenti attuativi emanati dal Garante per la
  radiodiffusione e l'editoria che fino ad oggi hanno regolato
  le campagne elettorali.
     Sono così individuabili almeno tre distinte
  fattispecie:
         a)  la propaganda elettorale, che ha ad oggetto
  prevalentemente la presentazione dei candidati e dei programmi
  di ciascun soggetto politico;
         b)  la pubblicità elettorale, consistente nella
  diffusione di messaggi "brevi", avente carattere
  essenzialmente illustrativo;
         c)  l'informazione elettorale, che comprende i
  servizi e gli altri programmi informativi radiotelevisivi
  aventi ad oggetto la competizione elettorale.
     La disciplina sostanziale della propaganda elettorale si
  rinviene nell'articolo 2.  In particolare, al comma 1, si
  stabiliscono tassativamente le procedure di svolgimento della
  propaganda elettorale, tanto sulla stampa quanto nella
  programmazione della concessionaria pubblica e delle emittenti
  private.  Tale disciplina è efficace per tutta la durata del
  periodo cosiddetto "protetto", che si estende dal giorno in
  cui sono convocati i comizi elettorali fino all'ultimo giorno
  in cui è consentita la propaganda, ovvero fino a quando si
  chiude la campagna elettorale (comma 4).  Al comma 2 si
  introduce il principio che la propaganda elettorale è gratuita
  per ogni mezzo di comunicazione, pubblico e privato.  Si
  dispone, inoltre, l'obbligo di rispetto del principio della
  parità di trattamento (analoga ma più articolata disposizione,
  comprensiva anche dell'offerta di pubblicità elettorale, per
  le emittenti private e gli editori si rinviene all'articolo
  4).  Si stabilisce, inoltre, che la propaganda sia collocata in
  spazi, all'interno della testata o della programmazione,
  adeguatamente riconoscibili dal lettore o dallo spettatore e
  autonomi rispetto agli articoli od alle trasmissioni
  residue.
     All'articolo 3, si definisce la pubblicità elettorale che
  consiste - come si è detto - nell'esposizione, in forma breve,
  degli elementi oggettivi caratterizzanti il soggetto politico.
  Essa si può realizzare nella forma dello  spot
  radiotelevisivo ovvero in quella dell'inserzione sulla
  stampa.
     A fronte dell'attuale divieto (articolo 2, comma 1, della
  legge n. 515 del 1993), per un periodo limitato a trenta
  giorni, si è ritenuto opportuno ampliare notevolmente il
  periodo protetto (che, anche in questo caso, inizia dal
 
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  momento della convocazione di comizi), specificando
  maggiormente la portata del divieto di pubblicità elettorale.
  In particolare, è previsto il divieto di pubblicità elettorale
  per la concessionaria pubblica, mentre è disposta la
  facoltatività per la stampa e le emittenti private.  Anche per
  questi ultimi mezzi di comunicazione resta fermo il divieto di
  qualsiasi forma di pubblicità negli ultimi trenta giorni della
  campagna, per consentire un periodo di libera riflessione
  all'elettorato, ed è introdotto un apposito divieto di
  diffusione di pubblicità relativa a consultazioni successive a
  quella per cui è in corso di svolgimento la campagna
  elettorale.  Per il precedente periodo, si è vietato il
  ricorso: alla pubblicità (nonchè, alla propaganda) con
  prospettazioni comunque false, sia che miri a favorire un
  soggetto politico sia che miri a lederne un altro; a quella
  denigratoria e, più in generale, a quella mirante ad offrire
  un'immagine negativa di un altro contendente nella campagna
  elettorale usando tecniche idonee a suggestionare gli
  elettori.  Così specificato il divieto, si è ritenuto di
  ammettere - ma appunto solamente fino al trentunesimo giorno
  prima delle elezioni - forme di pubblicità corretta, in quanto
  avente specifico contenuto informativo, seppure in forma
  concisa.  La ragione di questa scelta legislativa risiede
  nell'opportunità di consentire all'elettorato una maggiore
  conoscibilità delle diverse forze, specie se partecipanti a
  nuovi raggruppamenti politici.
     Si è altresì disposto che gli spazi di pubblicità
  elettorale, tanto sulla stampa quanto nel mezzo
  radiotelevisivo, siano immediatamente riconoscibili come
  messaggi di pubblicità elettorale.  La collocazione di questi
  spazi deve essere tale che essi siano percepibili come
  spot  ed inserzioni elettorali nettamente distinti
  rispetto alla ordinaria pubblicità commerciale.
     Alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito
  denominata "Commissione parlamentare", è attribuito il compito
  di individuare in concreto le modalità di distinzione della
  pubblicità elettorale da quella commerciale nonchè la
  regolamentazione concreta delle modalità di accesso alla
  stampa ed alla radiodiffusione.  La Commissione parlamentare,
  nell'adottare la regolamentazione relativa alla propaganda
  elettorale, dovrà specificamente tenere conto dei codici
  deontologici che eventualmente siano stati adottati dagli
  operatori del settore della comunicazione di massa.
     Alla Commissione parlamentare è altresì affidato il
  compito di individuare i mezzi radiotelevisivi ed editoriali
  concretamente rilevanti nella competizione (articolo 16, comma
  1).  Ciò è particolarmente significativo qualora si tratti di
  campagna elettorale per competizioni a carattere strettamente
  locale, onde evitare un'indiscriminata (e non necessaria)
  applicazione della normativa in esame.
     Per quanto concerne le condizioni di accesso agli spazi di
  propaganda e di pubblicità offerti dalle emittenti private e
  dagli editori, è disposto il necessario rispetto del principio
  della parità di trattamento dei soggetti politici.  E' inoltre
  previsto che editori ed emittenti private disponibili a
  offrire spazi di propaganda o di pubblicità, diano tempestiva
  comunicazione della circostanza al pubblico, secondo apposite
  modalità stabilite dalla Commissione parlamentare, indicando
  inoltre il domicilio eletto ai fini della legge.
     La Commissione parlamentare, tenuto conto di eventuali
  codici deontologici originanti dagli operatori, definisce i
  criteri concernenti le caratteristiche della propaganda ed i
  criteri di offerta della pubblicità elettorale.
     Per la pubblicità elettorale, in particolare, rispetto
  alla stampa e alle emittenti private, la Commissione
  parlamentare provvede a regolamentare l'offerta degli spazi
  nonchè le modalità del loro utilizzo (articolo 4, comma 3).
  Tale regolamentazione dovrà concernere il numero massimo degli
  spot  e delle inserzioni per ciascun soggetto politico,
  sia esso individuale o collettivo, nonchè le connesse
  caratteristiche, quali durata, dimensione e collocazione.
 
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     All'articolo 5, si disciplina l'informazione elettorale,
  nella quale vanno, tra l'altro, ricompresi, ai sensi
  dell'articolo 21, comma 2, telegiornali e giornali radio della
  concessionaria pubblica e delle emittenti private.  La
  disciplina - operante come già quella corrispondente della
  legge n. 515 del 1993, per il solo mezzo radiotelevisivo -
  trova applicazione dalla convocazione dei comizi ed è ispirata
  al perseguimento della parità di trattamento tra i soggetti
  politici, oltre che dei fini ordinariamente assegnati
  all'informazione radiotelevisiva (articolo 1, comma 2, della
  legge n. 223 del 1990).  Anche in tale caso, l'estensione della
  disciplina alla stampa, oltre a produrre l'effetto di una
  modificazione dell'attuale rapporto di omogeneità tra mezzo
  editoriale e mezzo radiotelevisivo, si sarebbe dimostrata non
  conforme al dettato costituzionale.
     Per quanto concerne, infine, l'equiparazione della
  disciplina dell'informazione elettorale sulle emittenti
  private a quella della concessionaria pubblica, essa trova le
  proprie origini già nell'attuazione della corrispondente
  disposizione contenuta nella legge n. 515 del 1993 ed appare
  conforme ai princìpi sottostanti alla regola generale
  dell'informazione, portata dalla legge n. 223 del 1990.  E'
  vero, infatti, che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 515
  del 1993, disciplina l'informazione elettorale della
  concessionaria pubblica in conformità ai criteri della parità
  di trattamento, della completezza e dell'imparzialità
  dell'informazione, mentre l'articolo 1, comma 2, si riferisce,
  a proposito dell'informazione elettorale delle emittenti
  private, alla sola "parità di trattamento".  E' altresì vero,
  però, che i princìpi della completezza e dell'imparzialità
  sono connaturati all'informazione radiotelevisiva, secondo
  quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 223
  del 1990.
     L'articolo 6 della presente proposta di legge incide in
  maniera rigorosa su ogni forma di propaganda elettorale
  condotta sui mezzi di comunicazione di massa diversa da quella
  espressamente consentita dall'articolo 2 (comma 1).  Il divieto
  di propaganda nel periodo protetto riguarda, in particolare,
  quella forma di propaganda surrettizia eventualmente presente
  nei programmi radiotelevisivi di intrattenimento o, comunque,
  non espressamente disciplinati dalla presente proposta di
  legge.  E' dunque fatto esplicito divieto di influenzare le
  scelte elettorali a tutti i soggetti che appaiano in tali
  programmi (conduttori ed ospiti), o che li gestiscano
  (registi).  Ai conduttori ed ai registi è altresì imposto uno
  specifico dovere di correttezza, preordinato, attraverso la
  loro imparzialità, a non influenzare le scelte
  dell'elettorato.
     Particolarmente significativa è la previsione, nel comma 1
  del medesimo articolo 6, di un divieto di utilizzare la
  composizione della programmazione radiotelevisiva a fini
  politici e/o elettorali.
     Al comma 2 si prendono in esame quelle trasmissioni, note
  ordinariamente con il nome di  talk show,  per le quali,
  da varie parti politiche e sociali, più si avverte il pericolo
  di strumentalizzazione a fini elettorali.  La normativa
  proposta mira a salvaguardare la correttezza e la neutralità
  rispetto ai citati fini, introducendo un ulteriore periodo
  protetto - peraltro assai ristretto - immediatamente a ridosso
  delle consultazioni: negli ultimi cinque giorni, infatti, le
  condizioni di parità di trattamento sono definite in maniera
  particolarmente accentuata.  Il comma 3 - sempre con
  riferimento alle appena citate trasmissioni di intrattenimento
  - individua i criteri-guida funzionali al perseguimento delle
  finalità illustrate.  Al comma 4 si rinviene il criterio di
  rigida regolamentazione della partecipazione di uomini
  politici ad ogni trasmissione radiotelevisiva, seconda linee
  già tracciate nel vigore della legge n. 515 del 1993.
     L'articolo 7 mira a regolamentare - entro limiti assai
  ristretti - la propaganda relativa alle attività istituzionali
  proprie di ogni pubblica amministrazione.  Ciò al fine di
  indurre ad un comportamento neutrale, rispetto alle
  competizioni elettorali, i soggetti pubblici proprio per
  tutelare la libera scelta elettorale dei cittadini.
     Ai sondaggi, dato il crescente ricorso che ad essi viene
  fatto dai mezzi di comunicazione di massa, è dedicata
 
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  un'apposita disciplina (articolo 8), che rende ancora più
  stringente - rispetto alla legge n. 515 del 1993 - la
  regolamentazione degli stessi durante la campagna elettorale
  ed anche durante il periodo "libero".  La durata del divieto di
  diffusione dei sondaggi ad oggetto politico-elettorale è
  ampliata da quindici a venti giorni (comma 1) ed è così
  equiparata a quella del divieto assoluto di ogni forma di
  pubblicità elettorale, dato l'uso sostanzialmente non
  dissimile che dei due strumenti viene fatto.  La portata
  dell'interdizione è stata chiarita rispetto alla previgente
  disciplina essendo specificato che il divieto - non
  diversamente dalla normativa francese - si estende altresì
  alla diffusione di sondaggi realizzati precedentemente al
  ventesimo giorno prima delle consultazioni elettorali.  Per
  quanto concerne la disciplina ordinaria dei sondaggi
  politico-elettorali, al comma 2 sono fissati i criteri ai
  quali gli autori degli stessi devono attenersi.
     I commi 3 e 4 dell'articolo 8 prendono infine in
  considerazione, vietandole, talune forme di indagine
  demoscopica: in particolare, l'ipotesi del cosiddetto
  "televoto", disciplinata dal comma 3, è preclusa per la sua
  comprovata scarsissima attendibilità.
     Il comma 5 introduce una prima reazione dell'ordinamento
  in risposta alla violazione delle norme concernenti le
  indicazioni tecniche di cui devono essere corredati i
  sondaggi.
     Particolarmente significativo appare l'articolo 9, che
  introduce una importante forma di responsabilizzazione
  professionale degli operatori dell'informazione
  radiotelevisiva.  Essi sono, infatti, soggetti ad uno specifico
  codice deontologico, che ne sanzioni i doveri di fronte
  all'elettorato.  Ai fini dell'accertamento delle eventuali
  violazioni delle norme deontologiche, l'Ordine dei giornalisti
  potrà istituire un apposito organo, al cui interno potranno
  essere presenti anche membri della magistratura ordinaria ed
  amministrativa, purchè di qualifica non inferiore a quella di
  magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, ovvero di
  qualifica equiparata.  La partecipazione, naturalmente, dovrà
  essere autorizzata dagli organi competenti, qualora il
  magistrato sia in servizio.  Va segnalato che la normativa in
  questione trova applicazione prevalente nell'ambito
  dell'informazione radiotelevisiva, mentre, per quanto concerne
  la stampa, ne è esclusa l'informazione, essendo disciplinata
  soltanto la propaganda elettorale.  Ciò non significa,
  naturalmente, che per i giornalisti operatori
  dell'informazione editoriale non trovino applicazione
  eventuali ulteriori norme professionali appositamente
  sanzionate.  L'efficacia dell'intervento in caso di violazioni
  del codice deontologico giornalistico è affidata in prima
  istanza all'apposito organo di categoria, da istituire da
  parte dell'Ordine dei giornalisti.  Qualora, però, si verifichi
  l'inottemperanza a provvedimenti emanati da tale organo, la
  Commissione parlamentare annovera fra i suoi poteri
  d'intervento d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, quello di
  ordinare la pubblicazione sul mezzo di comunicazione di massa
  del comunicato redatto dall'organo dell'Ordine dei giornalisti
  <articolo 13, comma 2, lettera  f) >.
     Uno dei cardini della disciplina è contenuto nell'articolo
  10, che definisce concretamente la parità di trattamento
  nell'uso di mezzi informativi.  La disposizione individua i
  criteri, a cui dovrà attenersi la Commissione parlamentare per
  la distribuzione, alle singole forze politiche, degli spazi
  nei mezzi di informazione di massa durante le campagne
  elettorali.  Per quanto riguarda i seggi attribuiti nei collegi
  uninominali, la disposizione recepisce il senso della
  competizione elettorale che si svolge con il sistema
  maggioritario.  Assegnando ai raggruppamenti più
  rappresentativi, nel contesto della competizione, spazi
  proporzionali alla rappresentanza parlamentare, essa incentiva
  una sostanziale convergenza delle varie forze politiche verso
  due principali ed opposti raggruppamenti.  La norma riprende lo
  spirito delle diverse legislazioni, anche nelle
  interpretazioni giurisprudenziali, che regolano l'accesso ai
  mezzi di informazione nei Paesi europei.  In particolare, la
  legislazione francese attribuisce uno spazio congruamente
  diviso tra i partiti che fanno parte della maggioranza ed a
 
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  quelli che appartengono all'opposizione, lasciano spazi minori
  alle piccole forze che preferiscono presentarsi da sole.  Il
  meccanismo della convenzione, ancora una volta analogo a
  quello previsto in Francia, lascia all'autodeterminazione
  delle forze politiche componenti il raggruppamento la concreta
  distribuzione dei tempi e degli spazi, in modo tale da
  promuovere la partecipazione dei soggetti interessati alla
  assegnazione degli spazi di cui godranno.  L'esigenza,
  tuttavia, di non penalizzare le minoranze e le forze politiche
  di più recente nascita ha imposto le previsioni successive.
  Per queste forze, la scelta è stata quella di non creare
  gabbie e di non imporre limiti predeterminati che avrebbero
  potuto sacrificarne il diritto di accesso.
     Per le quote di seggi attribuite in misura proporzionale è
  stato seguito un sistema parzialmente diverso, che garantisce
  un equilibrio degli spazi elettorali a tutte le forze già
  presenti nell'organo da ricostituire, senza escludere, però,
  le forze nuove che non abbiano ancora rappresentanza.  E' ovvio
  che la nozione di parità di trattamento dovrà essere adattata
  alle concrete esigenze editoriali e di programmazione: per
  esempio, pubblicazioni o trasmissioni che non abbiano cadenza
  giornaliera.
     Va altresì osservato che le disposizioni dettate
  dall'articolo 10 rappresentano un criterio-guida per le
  elezioni politiche, al cui sistema elettorale fanno diretto
  riferimento.  Diversamente, per le altre competizioni
  elettorali, la Commissione parlamentare definisce le concrete
  modalità di realizzazione della parità di trattamento in ogni
  contesto: troverà applicazione, nei limiti in cui ciò sarà
  concretamente possibile, lo stesso principio sottostante alle
  norme dettate per le elezioni politiche.
     A partire dall'articolo 11, si dettano le norme
  procedimentali.
     E' confermato l'obbligo per le emittenti private e la
  concessionaria pubblica di registrare integralmente le proprie
  trasmissioni.  In più la Guardia di finanza assicura la pronta
  disponibilità delle registrazioni, che le vengono consegnate
  quotidianamente e che, in caso di inottemperanza a tale
  obbligo di consegna, provvede essa stessa a ritirare
  direttamente.
     Inoltre, il controllo, compatibilmente con le proprie
  strutture tecniche, è svolto anche dagli uffici periferici del
  Ministero delle comunicazioni.
     L'articolo 12 individua, nei singoli candidati, nei
  movimenti, nei comitati, nei partiti e nelle diverse forze
  politiche, i soggetti che possono denunciare la violazione
  delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge.
  Si è voluto, così, porre in primo piano i soggetti
  direttamente interessati al corretto svolgimento della
  campagna elettorale in quanto i soggetti medesimi sono
  depositari di un interesse generale e politicamente
  rappresentativi dell'elettorato.  Tuttavia l'interesse generale
  al rispetto delle disposizioni di cui alla presente proposta
  di legge, è comunque garantito dall'intervento d'ufficio della
  Commissione parlamentare - e dei Corerat per le campagne a
  carattere locale - e dall'attribuzione agli uffici periferici
  del Ministero delle comunicazioni (Circostel) del potere di
  denunciare le violazioni riscontrate nelle trasmissioni
  oggetto del loro controllo.  Il procedimento è caratterizzato
  dall'immediatezza, al fine di garantire un pronto accertamento
  della violazione.  Si vuole, infatti, che il comportamento
  tenuto in violazione di regole che tutelano valori di rango
  costituzionale sia colpito, pur nel rispetto di ogni diritto,
  in tempi brevi, anche perchè il perpetuarsi nel tempo della
  violazione potrebbe provocare un'irreparabile alterazione
  della competizione.
     L'articolo 13 attribuisce alla Commissione parlamentare il
  potere di dettare provvedimenti di urgenza per ovviare alle
  violazioni e per procedere alla reintegrazione del soggetto
  leso nella propria posizione nel più breve tempo possibile.  Al
  fine di reintegrare i soggetti lesi nei loro diritti, tra le
  altre misure, sono stati esemplificativamente previsti: un
  diritto di rettifica rafforzato dall'obbligo di concedere il
  medesimo risalto della notizia rettificata; trasmissioni con
  la prevalente partecipazione dei soggetti illegittimamente
  esclusi dalle trasmissioni precedenti, anche con riferimento
 
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  ad una squilibrata selezione degli ospiti; l'attribuzione di
  spazi di propaganda elettorale compensativi; la diffusione di
  comunicati; la trasmissione di messaggi recanti l'indicazione
  della violazione commessa.  In tutti i casi d inottemperanza al
  provvedimento, la Commissione parlamentare - salve le altre
  sanzioni previste dalla legge - dispone l'inibizione delle
  trasmissioni della concessionaria pubblica o dell'emittente
  privata inottemperante ovvero la pubblicazione sulla stampa di
  un apposito comunicato relativo all'inottemperanza da parte
  dell'editore.  L'articolo 14, per quanto riguarda le sanzioni
  pecuniarie, distingue nettamente le emittenti locali e le
  emittenti nazionali.  Infatti seppur è vero che il mezzo di
  comunicazione è lo stesso e identici devono essere i rimedi di
  tutela in caso di violazione della parità di trattamento, le
  sanzioni pecuniarie non possono non tenere conto delle
  differenti dimensioni dei soggetti ai quali sono irrogate.
  Inoltre va tenuto conto del maggiore pregiudizio arrecato ai
  valori tutelati dalla normativa, nonchè del maggiore allarme
  sociale che le infrazioni commesse indubbiamente provocano,
  quando diffuse su tutto il territorio nazionale.  In secondo
  luogo, si è separato il trattamento delle violazioni di
  carattere procedimentale rispetto a quelle di carattere
  sostanziale.  Infatti, le prime portano all'inflizione di una
  sanzione pecuniaria minore, poichè non si vuole colpire in
  modo eccessivo l'inadempimento di obblighi formali.  Resta
  fermo, tuttavia, che laddove si dovesse evincere la volontà di
  attentare alla disciplina sostanziale, pur commettendo
  un'infrazione di carattere procedimentale, si dovranno
  applicare le sanzioni più gravi previste per le infrazioni di
  carattere sostanziale.  In particolare, al comma 3, è prevista
  l'inibizione della programmazione accompagnata dall'obbligo di
  mantenere in video una immagine fissa con l'indicazione che
  l'emittente ha violato le presenti disposizioni.
     In caso di violazione delle norme sui sondaggi, la
  sanzione pecuniaria, per una illegittima pubblicazione, è
  particolarmente elevata e, in particolari circostanze, è
  abbinata ad una pena detentiva.  Una sanzione così rigorosa era
  già prevista dalla legge n. 515 del 1993.  Essa non è stata
  modificata poichè si è considerato il particolare disvalore
  che esprime il tipo di violazione in esame.  Nelle ultime
  disposizioni del medesimo comma si conserva l'impostazione
  generale volta a distinguere la violazione di princìpi
  sostanziali da omissioni colpevoli di lieve o minore
  importanza.
     Il comma 5 riprende un principio già presente nella legge
  n. 515 del 1993.  Esso sanziona, se viene accertata, la
  corresponsabilità di politici ed editori, al fine di porre un
  freno al possibile intreccio tra gestione dei mezzi di
  informazione e diffusione, di parte, delle idee politiche.  Il
  comma 6, infine, prevede che la sanzione irrogata possa essere
  articolata in funzione della diffusione territoriale e della
  capacità di incisione economica sull'autore della violazione e
  della gravità del pregiudizio arrecato.  Esso recepisce,
  quindi, un principio di ordine generale che vuole la sanzione
  adattata al singolo caso.
     Con l'articolo 15 si accentua il ruolo istruttorio e di
  controllo della Guardia di finanza, cui si attribuisce anche
  l'incombenza delle comunicazioni e delle notificazioni
  d'ufficio previste dalla legge.  Quest'ultimo aspetto, giacchè
  connesso con l'esigenza di celerità delle procedure di
  controllo, si rivela assai importante.  Il beneficio, infatti,
  che si ricava dall'imposizione di tempi ravvicinati,
  risulterebbe interamente compromesso se i procedimenti di
  notificazione e di comunicazione non fossero anch'essi
  estremamente veloci.
     L'articolo 16 riprende una statuizione dell'articolo 1,
  che dichiara applicabili, in quanto compatibili, le
  disposizioni della legge ad ogni genere di consultazioni.  Ciò
  è particolarmente importante per la determinazione degli spazi
  da attribuire in presenza di sistemi elettorali diversi.  Allo
  scopo, le indicazioni dell'articolo 10 rappresentano i criteri
  generali a cui la Commissione parlamentare dovrà attenersi per
  individuare le modalità per le elezioni diverse da quelle
  politiche.  Il comma 2 detta taluni princìpi speciali per la
  campagna referendaria, vista la peculiare divisione degli
 
                               Pag. 8
 
  schieramenti che si rivolge in due diverse direzioni.  In tale
  campagna gli orientamenti sono riconducibili a due diverse ed
  opposte posizioni, ma è necessario comunque garantire alle
  varie parti sociali interessate dal  referendum
  un'adeguata esposizione sui mezzi di comunicazione.
     L'articolo 17, non innovando sostanzialmente rispetto al
  regime previgente, esclude l'applicazione agli organi di
  stampa e radiofonici strettamente politici delle norme in tema
  di propaganda ed informazione elettorale e di sottoposizione
  al codice deontologico professionale.
     L'articolo 18 promuove l'istituzione di procedure di
  verifica della comunicazione elettorale in ambito nazionale
  con portata, almeno inizialmente, di natura prettamente
  quantitativa, e con risultati da diffondere con cadenza
  settimanale presso la pubblica opinione durante la campagna
  elettorale.  Con l'articolo 19 si è ritenuto fondamentale
  garantire la parità di accesso e soprattutto l'imparzialità
  del mezzo informativo anche in periodi non elettorali allo
  scopo di consentire, così, al cittadino, di usufruire
  pienamente del diritto di un'informazione imparziale.
     L'articolo 20 reca la copertura finanziaria della
  legge.
     L'articolo 21 specifica - conclusivamente - la portata
  della normativa: essa interviene solamente sulla disciplina
  dettata dalla legge n. 515 del 1993, in tema di accesso ai
  mezzi di comunicazione di massa nel corso delle campagne
  elettorali.  Restano perciò salve le altre disposizioni
  previste dalla stessa legge n. 515 del 1993.  Inoltre si
  precisa il concetto di soggetti politici che raccoglie sotto
  questa dizione le figure dei candidati, dei partiti, dei
  comitati e dei movimenti organizzati a fini politici.
     Ribadiamo che la presente proposta di legge nasce dalla
  consapevolezza della necessità di disciplinare campagne
  elettorali corrette e capaci di offrire alle forze politiche
  pari opportunità negli scontri e nei dibattiti di fronte alla
  pubblica opinione.
     L'articolo 22 reca disposizioni sulla data di entrata in
  vigore della legge.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5562 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5562 TOTPAG=0026 TOTDOC=0024 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=023 PAGFIN=0008 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=556200 00 FASCIDC=13DDL5562 SORTNAV=0556200 000 00000 ZZDDLC5562 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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