| (Ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina l'accesso ai mezzi di
informazione di massa durante le campagne elettorali per
l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, nonché, per quanto compatibile, durante le
campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli
delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto
speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei
consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente
della provincia e per ogni referendum, nonché durante la
partecipazione a programmi televisivi, in periodi non
elettorali, di rappresentanti politici, al fine di garantire
la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i
soggetti politici da parte dei mezzi di informazione.
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