| (Pubblicità elettorale).
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino
a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle
elezioni, è consentita soltanto la pubblicità elettorale che
contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla
denominazione del soggetto politico, al contrassegno del
soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad
una determinata forza politica.
2. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità
politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative
false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche
di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei
competitori.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è
vietata la pubblicità elettorale effettuata dalla
concessionaria pubblica.
4. Le inserzioni e gli spot di pubblicità elettorale
sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli
altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta
"pubblicità elettorale".
5. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono
computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge.
6. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data
delle elezioni è vietata
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ogni forma di pubblicità elettorale, anche se avente il
contenuto di cui al comma 1, ed anche se relativa a
successive consultazioni elettorali o referendarie.
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