| (Informazione elettorale).
1. La Commissione parlamentare, definisce, in tempo utile
ai fini dell'attuazione della presente legge, i criteri
specifici ai quali, nell'ambito della disciplina introdotta
dalla medesima legge, dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto,
devono conformarsi sia la concessionaria radiotelevisiva
pubblica che le emittenti radiotelevisive private nei
programmi e nei servizi di informazione elettorale, al fine di
garantire la parità di trattamento l'obiettività, la
completezza e l'imparzialità dell'informazione.
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