| (Altre forme di propaganda elettorale).
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata ogni forma
di propaganda elettorale nei programmi della concessionaria
radiotelevisiva pubblica e delle emittenti radiotelevisive
private diversi da quelli previsti dall'articolo 2. E' vietato
ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi
fornire, nel contesto degli stessi, anche in forma indiretta,
indicazioni di voto ovvero di manifestare le proprie
preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì
tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella
gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma
surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. E'
comunque vietato utilizzare la programmazione per orientare le
scelte di voto.
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2. Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di
intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici,
organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed
eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto
dei princìpi di correttezza ed imparzialità di cui alla
presente legge. E' inoltre vietato che l'articolazione delle
trasmissioni sia di per se stessa lesiva della parità di
trattamento dei soggetti politici. Le trasmissioni di cui al
presente comma sono ammesse, negli ultimi cinque giorni della
campagna elettorale, soltanto a condizione che ad esse siano
invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti della
totalità dei soggetti politici interessati.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione
degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio
pluralistico ed è finalizzata a conseguire una presenza
equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione
del pubblico, ove previsto, è effettuata, con i medesimi
criteri di equilibrio, almeno ventiquattro ore prima della
trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore assicura
che il pubblico mantenga un contegno congruente con i princìpi
della presente legge.
4. Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi
radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale,
riconducibili alla responsabilità di una specifica testata
giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di
soggetti politici o di loro esponenti è ammessa esclusivamente
nei limiti dell'esigenza di assicurare la completezza e
l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto
compatibile, della parità di trattamento. Nei programmi
radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed
informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2, la
presenza di soggetti politici o di loro esponenti è vietata.
Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di
soggetti politici o di loro esponenti nel corso di una
telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale
ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non
evitabile senza pregiudizio dell'integrità della
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trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali
o citazioni dei soggetti medesimi.
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