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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65862
DDL5562-0008
Progetto di legge Camera n. 5562 - testo presentato - (DDL13-5562)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C5562. TESTIPDL
...C5562.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5562 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Altre forme di propaganda elettorale). 
     1.  Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino
  alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata ogni forma
  di propaganda elettorale nei programmi della concessionaria
  radiotelevisiva pubblica e delle emittenti radiotelevisive
  private diversi da quelli previsti dall'articolo 2.  E' vietato
  ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi
  fornire, nel contesto degli stessi, anche in forma indiretta,
  indicazioni di voto ovvero di manifestare le proprie
  preferenze di voto.  I registi ed i conduttori sono altresì
  tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella
  gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma
  surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.  E'
  comunque vietato utilizzare la programmazione per orientare le
  scelte di voto.
 
                              Pag. 13
 
     2.  Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di
  intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici,
  organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed
  eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto
  dei princìpi di correttezza ed imparzialità di cui alla
  presente legge.  E' inoltre vietato che l'articolazione delle
  trasmissioni sia di per se stessa lesiva della parità di
  trattamento dei soggetti politici.  Le trasmissioni di cui al
  presente comma sono ammesse, negli ultimi cinque giorni della
  campagna elettorale, soltanto a condizione che ad esse siano
  invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti della
  totalità dei soggetti politici interessati.
     3.  Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione
  degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio
  pluralistico ed è finalizzata a conseguire una presenza
  equilibrata delle diverse posizioni dibattute.  La selezione
  del pubblico, ove previsto, è effettuata, con i medesimi
  criteri di equilibrio, almeno ventiquattro ore prima della
  trasmissione.  Durante la trasmissione il conduttore assicura
  che il pubblico mantenga un contegno congruente con i princìpi
  della presente legge.
     4.  Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi
  radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale,
  riconducibili alla responsabilità di una specifica testata
  giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10,
  comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di
  soggetti politici o di loro esponenti è ammessa esclusivamente
  nei limiti dell'esigenza di assicurare la completezza e
  l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto
  compatibile, della parità di trattamento.  Nei programmi
  radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed
  informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2, la
  presenza di soggetti politici o di loro esponenti è vietata.
  Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di
  soggetti politici o di loro esponenti nel corso di una
  telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale
  ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non
  evitabile senza pregiudizio dell'integrità della
 
                              Pag. 14
 
  trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali
  o citazioni dei soggetti medesimi.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5562 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5562 TOTPAG=0026 TOTDOC=0024 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=021 PAGFIN=0014 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=556200 00 FASCIDC=13DDL5562 SORTNAV=0556200 000 00000 ZZDDLC5562 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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