| (Divieto di propaganda istituzionale).
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a
tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di
propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla propria
attività istituzionale, ad eccezione delle attività di
comunicazione effettuate in forma impersonale ed
indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie
funzioni.
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