| (Disciplina dei sondaggi).
1. A decorrere dal ventesimo giorno precedente la data
delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto,
è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati
di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo
antecedente a quello del divieto.
2. La Commissione parlamentare, sentite le associazioni
scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo
delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a
decorrere dalla fase di prima attuazione della presente legge,
i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere
realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche
parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle
seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il
soggetto che realizza il sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se
realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è
avvalso;
b) committente e acquirente;
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c) criteri seguiti per la formazione del
campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di
riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a
ciascuna domanda;
h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito
rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie
preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti
telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la
concessionaria radiotelevisiva pubblica, le emittenti
radiotelevisive private e la stampa, nonché la pubblicazione e
la trasmissione di risultati acquisiti secondo tali
modalità.
4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei
casi di pubblicazione e di trasmissione di risultati che
indichino la sola posizione reciproca dei competitori.
5. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito,
qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai
sensi del comma 2, la Commissione parlamentare dispone che sia
dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno
diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui
questi sono stati pubblicizzati.
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