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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65864
DDL5562-0010
Progetto di legge Camera n. 5562 - testo presentato - (DDL13-5562)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C5562. TESTIPDL
...C5562.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5562 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Disciplina dei sondaggi). 
     1.  A decorrere dal ventesimo giorno precedente la data
  delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto,
  è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati
  di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli
  orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
  sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo
  antecedente a quello del divieto.
     2.  La Commissione parlamentare, sentite le associazioni
  scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo
  delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a
  decorrere dalla fase di prima attuazione della presente legge,
  i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere
  realizzati i sondaggi di cui al comma 1.  I risultati anche
  parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle
  seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il
  soggetto che realizza il sondaggio:
         a)  soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se
  realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è
  avvalso;
         b)  committente e acquirente;
 
                              Pag. 15
 
         c)  criteri seguiti per la formazione del
  campione;
         d)  metodo di raccolta delle informazioni e di
  elaborazione dei dati;
         e)  numero delle persone interpellate e universo di
  riferimento;
         f)  domande rivolte;
         g)  percentuale delle persone che hanno risposto a
  ciascuna domanda;
         h)  date in cui è stato realizzato il sondaggio.
     3.  Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino
  alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito
  rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie
  preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti
  telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la
  concessionaria radiotelevisiva pubblica, le emittenti
  radiotelevisive private e la stampa, nonché la pubblicazione e
  la trasmissione di risultati acquisiti secondo tali
  modalità.
     4.  La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei
  casi di pubblicazione e di trasmissione di risultati che
  indichino la sola posizione reciproca dei competitori.
     5.  Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito,
  qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai
  sensi del comma 2, la Commissione parlamentare dispone che sia
  dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno
  diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui
  questi sono stati pubblicizzati.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5562 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5562 TOTPAG=0026 TOTDOC=0024 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=014 PAGFIN=0015 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=556200 00 FASCIDC=13DDL5562 SORTNAV=0556200 000 00000 ZZDDLC5562 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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