| (Doveri e responsabilità dei giornalisti
conduttori, dei registi e dei direttori
responsabili).
1. I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi
radiotelevisivi di propaganda e di informazione elettorale, ed
i rispettivi direttori responsabili, nonché i giornalisti
autori della propaganda elettorale ed i direttori responsabili
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del quotidiano o periodico sul quale è apparsa la propaganda
elettorale, sono tenuti al rispetto del codice deontologico
emanato dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo può
istituire un apposito organo competente per l'accertamento
delle violazioni al citato codice deontologico. I magistrati
eventualmente presenti in tale organo devono rivestire
qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione,
anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere
autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli
altri organi competenti.
2. I conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi
di propaganda e di informazione elettorale, che non
appartengano all'Ordine dei giornalisti, sono comunque tenuti
ad osservare il codice deontologico dell'Ordine.
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