| (Definizione della parità di trattamento fra i soggetti
politici).
1. La parità di trattamento fra i soggetti politici, di
cui alla presente legge, ai fini della propaganda, della
pubblicità e dell'informazione elettorali, è determinata dalla
Commissione parlamentare. Per le elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica si tiene conto dei
seguenti criteri:
a) per quanto concerne la quota di seggi
attribuiti nei collegi uninominali: alla ripartizione di spazi
e di tempi partecipano tutti i raggruppamenti di candidati,
con uno o più contrassegni identici in almeno quattordici
circoscrizioni elettorali, che concorrano in almeno la metà
dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione;
la ripartizione di spazi e di tempi fra i raggruppamenti
partecipanti è effettuata tenendo anche conto della rispettiva
quota di rappresentanza in Parlamento; all'interno di ciascun
raggruppamento la ripartizione ulteriore è determinata con una
o più convenzioni tra i soggetti interessati; in mancanza di
convenzione, la ripartizione è
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effettuata in proporzione alla rispettiva quota di
rappresentanza in Parlamento; spazi e tempi minori sono
garantiti ai soggetti politici che non hanno rappresentanza
in Parlamento;
b) per quanto concerne la quota di seggi
attribuiti in ragione proporzionale: parità di spazi e di
tempi a ciascun soggetto politico presente nella competizione
elettorale e già rappresentato in Parlamento; sono altresì
garantiti spazi e tempi ai soggetti politici che non siano già
rappresentati in Parlamento.
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