| (Procedimento di accertamento
delle violazioni).
1. Ciascun soggetto politico direttamente interessato può
denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta
violazione delle disposizioni della presente legge e di quelle
dettate dalla Commissione parlamentare. La denuncia è
comunicata, anche a mezzo telefax, alla concessionaria
radiotelevisiva pubblica o all'emittente radiotelevisiva
privata o all'editore, presso il domicilio eletto ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, ed inoltre alla Commissione
parlamentare, al Circostel territorialmente competente ed ai
rappresentanti della Guardia di finanza nella cui competenza
territoriale rientra il citato domicilio dell'editore o
dell'emittente.
2. La Commissione parlamentare, avvalendosi anche dei
Circostel e della Guardia di finanza, istruisce la denuncia e,
contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli
interessati ed acquisite le controdeduzioni, provvede su di
essa immediatamente, in deroga ai termini e alle modalità
procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.
689.
3. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione
parlamentare può delegare per le istruttorie, per l'audizione
degli interessati e per le contestazioni, i Corerat
territorialmente competenti.
4. Il procedimento è avviato anche d'ufficio.
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