| (Provvedimenti d'urgenza della Commissione
parlamentare).
1. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni
della presente legge e di quelle elaborate dalla Commissione
parlamentare quest'ultima, al fine di ripristinare
l'equilibrio delle competizioni elettorali e salvo il
procedimento di accertamento ordinario, di cui all'articolo
12, adotta immediatamente i provvedimenti di urgenza ritenuti
utili. In tale caso l'istruttoria
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della Commissione parlamentare o del Corerat avviene in forma
sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del
soggetto al quale è stata effettuata la contestazione;
quest'ultimo è tenuto a comunicare, anche a mezzo telefax, le
controdeduzioni al denunciante ed alla Commissione
parlamentare, entro quarantotto ore dal ricevimento della
denuncia.
2. In ogni caso la Commissione parlamentare può
ordinare:
a) alla concessionaria radiotelevisiva pubblica ed
alle emittenti radiotelevisive private la trasmissione di
servizi di informazione elettorale con prevalente
partecipazione dei soggetti politici che siano stati
direttamente danneggiati dalla violazione;
b) agli editori, alla concessionaria
radiotelevisiva pubblica ed alle emittenti radiotelevisive
private la messa a disposizione di spazi compensativi di
propaganda elettorale in favore dei soggetti politici che
siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;
c) agli editori, alla concessionaria
radiotelevisiva pubblica ed alle emittenti radiotelevisive
private la diffusione di comunicati dei soggetti politici che
siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;
d) agli editori, alla concessionaria
radiotelevisiva pubblica ed alle emittenti radiotelevisive
private la messa a disposizione di spazi di pubblicità
elettorale compensativa ai soggetti che ne siano stati
illegittimamente esclusi;
e) agli editori, alla concessionaria
radiotelevisiva pubblica ed alle emittenti radiotelevisive
private la pubblicazione o la trasmissione di rettifiche, alle
quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria,
collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da
rettificare;
f) agli editori, alla concessionaria
radiotelevisiva pubblica ed alle emittenti radiotelevisive
private la pubblicazione o la trasmissione del comunicato
emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti, nel caso in
cui sia stato istituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
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g) alla concessionaria pubblica radiotelevisiva ed
alle emittenti radiotelevisive private, la trasmissione, anche
ripetuta secondo le modalità determinate dalla Commissione
parlamentare, di messaggi recanti l'indicazione della
violazione commessa, specialmente con riguardo alle
disposizioni di cui all'articolo 6.
3. La Commissione parlamentare fissa il termine e le
modalità per l'ottemperanza ai propri provvedimenti. Il primo
non può essere superiore alle quarantotto ore successive alla
notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione
sia stata commessa dalla concessionaria radiotelevisiva
pubblica o da emittenti radiotelevisive private o a mezzo
stampa quotidiana.
4. In caso di inottemperanza al provvedimento della
Commissione parlamentare entro il termine di cui al comma 3,
questa dispone, entro le ventiquattro ore successive:
a) per la concessionaria radiotelevisiva pubblica
o le emittenti radiotelevisive private, l'inibizione della
programmazione per un periodo correlato e comunque non
superiore alla durata della trasmissione nella quale è stata
rilevata l'infrazione, con l'obbligo di mantenere in video,
per il tempo a tale fine determinato, un'immagine fissa con la
dicitura "la trasmissione della presente emittente è inibita
dalla Commissione parlamentare per violazione delle
disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna
elettorale";
b) per gli editori, l'obbligo di pubblicare un
comunicato della Commissione parlamentare relativo
all'inottemperanza, con medesimo risalto per collocazione e
caratteristiche editoriali.
5. Contro i provvedimenti di cui alla lettera a) del
comma 4 è ammesso, entro le quarantotto ore successive alla
notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale.
Contro i provvedimenti di cui alla lettera b) del comma
4 è ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al tribunale. Il
tribunale amministrativo regionale
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ovvero il tribunale si pronunciano sul ricorso entro le
quarantotto ore successive al deposito.
6. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla
legge, nonché dall'articolo 14.
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