Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65869
DDL5562-0015
Progetto di legge Camera n. 5562 - testo presentato - (DDL13-5562)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C5562. TESTIPDL
...C5562.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5562 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Provvedimenti d'urgenza della Commissione
                      parlamentare). 
     1.  In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni
  della presente legge e di quelle elaborate dalla Commissione
  parlamentare quest'ultima, al fine di ripristinare
  l'equilibrio delle competizioni elettorali e salvo il
  procedimento di accertamento ordinario, di cui all'articolo
  12, adotta immediatamente i provvedimenti di urgenza ritenuti
  utili.  In tale caso l'istruttoria
 
                              Pag. 19
 
  della Commissione parlamentare o del Corerat avviene in forma
  sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del
  soggetto al quale è stata effettuata la contestazione;
  quest'ultimo è tenuto a comunicare, anche a mezzo telefax, le
  controdeduzioni al denunciante ed alla Commissione
  parlamentare, entro quarantotto ore dal ricevimento della
  denuncia.
     2.  In ogni caso la Commissione parlamentare può
  ordinare:
         a)  alla concessionaria radiotelevisiva pubblica ed
  alle emittenti radiotelevisive private la trasmissione di
  servizi di informazione elettorale con prevalente
  partecipazione dei soggetti politici che siano stati
  direttamente danneggiati dalla violazione;
         b)  agli editori, alla concessionaria
  radiotelevisiva pubblica ed alle emittenti radiotelevisive
  private la messa a disposizione di spazi compensativi di
  propaganda elettorale in favore dei soggetti politici che
  siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;
         c)  agli editori, alla concessionaria
  radiotelevisiva pubblica ed alle emittenti radiotelevisive
  private la diffusione di comunicati dei soggetti politici che
  siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;
         d)  agli editori, alla concessionaria
  radiotelevisiva pubblica ed alle emittenti radiotelevisive
  private la messa a disposizione di spazi di pubblicità
  elettorale compensativa ai soggetti che ne siano stati
  illegittimamente esclusi;
         e)  agli editori, alla concessionaria
  radiotelevisiva pubblica ed alle emittenti radiotelevisive
  private la pubblicazione o la trasmissione di rettifiche, alle
  quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria,
  collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da
  rettificare;
         f)  agli editori, alla concessionaria
  radiotelevisiva pubblica ed alle emittenti radiotelevisive
  private la pubblicazione o la trasmissione del comunicato
  emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti, nel caso in
  cui sia stato istituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
 
                              Pag. 20
 
         g)  alla concessionaria pubblica radiotelevisiva ed
  alle emittenti radiotelevisive private, la trasmissione, anche
  ripetuta secondo le modalità determinate dalla Commissione
  parlamentare, di messaggi recanti l'indicazione della
  violazione commessa, specialmente con riguardo alle
  disposizioni di cui all'articolo 6.
     3.  La Commissione parlamentare fissa il termine e le
  modalità per l'ottemperanza ai propri provvedimenti.  Il primo
  non può essere superiore alle quarantotto ore successive alla
  notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione
  sia stata commessa dalla concessionaria radiotelevisiva
  pubblica o da emittenti radiotelevisive private o a mezzo
  stampa quotidiana.
     4.  In caso di inottemperanza al provvedimento della
  Commissione parlamentare entro il termine di cui al comma 3,
  questa dispone, entro le ventiquattro ore successive:
         a)  per la concessionaria radiotelevisiva pubblica
  o le emittenti radiotelevisive private, l'inibizione della
  programmazione per un periodo correlato e comunque non
  superiore alla durata della trasmissione nella quale è stata
  rilevata l'infrazione, con l'obbligo di mantenere in video,
  per il tempo a tale fine determinato, un'immagine fissa con la
  dicitura "la trasmissione della presente emittente è inibita
  dalla Commissione parlamentare per violazione delle
  disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna
  elettorale";
         b)  per gli editori, l'obbligo di pubblicare un
  comunicato della Commissione parlamentare relativo
  all'inottemperanza, con medesimo risalto per collocazione e
  caratteristiche editoriali.
     5.  Contro i provvedimenti di cui alla lettera  a)  del
  comma 4 è ammesso, entro le quarantotto ore successive alla
  notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale.
  Contro i provvedimenti di cui alla lettera  b)  del comma
  4 è ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al tribunale.  Il
  tribunale amministrativo regionale
 
                              Pag. 21
 
  ovvero il tribunale si pronunciano sul ricorso entro le
  quarantotto ore successive al deposito.
     6.  Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla
  legge, nonché dall'articolo 14.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5562 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5562 TOTPAG=0026 TOTDOC=0024 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=029 PAGFIN=0021 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=556200 00 FASCIDC=13DDL5562 SORTNAV=0556200 000 00000 ZZDDLC5562 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati