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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65870
DDL5562-0016
Progetto di legge Camera n. 5562 - testo presentato - (DDL13-5562)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C5562. TESTIPDL
...C5562.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5562 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Sanzioni). 
     1.  In caso di violazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 4, comma 2, nonché delle relative disposizioni
  dettate dalla Commissione parlamentare, questa irroga la
  sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle
  emittenti radiotelevisive private operanti in ambito nazionale
  e degli editori, da lire 10 milioni a lire 50 milioni; nei
  confronti delle emittenti radiotelevisive private operanti in
  ambito locale, è irrogata la sanzione da lire un milione a
  lire 10 milioni.  Identica sanzione è irrogata qualora siano
  violate le disposizioni dettate dalla Commissione
  parlamentare, contenenti obblighi procedimentali, qualora la
  violazione non comporti un'alterazione delle condizioni di
  parità di trattamento tra soggetti politici.
     2.  In caso di violazione delle altre disposizioni dettate
  dalla presente legge ovvero elaborate dalla Commissione
  parlamentare, questa irroga la sanzione amministrativa
  pecuniaria, nei confronti della concessionaria radiotelevisiva
  pubblica, delle emittenti radiotelevisive private operanti in
  ambito nazionale e degli editori, da lire 50 milioni a lire
  500 milioni; nei confronti delle emittenti radiotelevisive
  private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da
  lire 20 milioni a lire 200 milioni.  Qualora la violazione
  avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la data delle
  elezioni, la sanzione è raddoppiata.
     3.  Nei casi più gravi di alterazione della parità di
  trattamento tra soggetti politici, ovvero nel caso di
  violazione reiterata nel corso della medesima campagna
  elettorale, la Commissione parlamentare dispone l'inibizione
  della programmazione della concessionaria radiotelevisiva
  pubblica o dell'emittente radiotelevisiva privata,
 
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  determinandone i tempi e le modalità, da un minimo di un'ora
  fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo di
  mantenere in video, per il tempo a tale fine determinato,
  un'immagine fissa con la dicitura "la trasmissione della
  presente emittente è inibita dalla Commissione parlamentare
  per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento
  durante la campagna elettorale".
     4.  In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 8
  commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, la
  Commissione parlamentare applica la sanzione amministrativa
  pecuniaria da lire 100 milioni a lire un miliardo.  Qualora la
  violazione delle medesime norme sia commessa durante lo
  svolgimento delle votazioni si applica la pena detentiva
  prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle
  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la
  sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni
  amministrative pecuniarie.  In caso di mancanza totale o
  parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso
  articolo 8, la Commissione parlamentare applica la sanzione
  pecuniaria da lire 20 milioni a lire 200 milioni.
     5.  Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie di cui
  al presente articolo sono irrogate anche nei confronti dei
  soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le
  violazioni, qualora ne sia stata accertata la
  corresponsabilità.
     6.  Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate
  anche all'entità del pregiudizio cagionato, alle condizioni
  economiche e patrimoniali dell'editore o dell'emittente
  privata ed alla rilevanza territoriale della violazione
  commessa.
     7.  Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla
  legislazione vigente in materia.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5562 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5562 TOTPAG=0026 TOTDOC=0024 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=006 PAGFIN=0022 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=556200 00 FASCIDC=13DDL5562 SORTNAV=0556200 000 00000 ZZDDLC5562 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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