| (Sanzioni).
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, nonché delle relative disposizioni
dettate dalla Commissione parlamentare, questa irroga la
sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle
emittenti radiotelevisive private operanti in ambito nazionale
e degli editori, da lire 10 milioni a lire 50 milioni; nei
confronti delle emittenti radiotelevisive private operanti in
ambito locale, è irrogata la sanzione da lire un milione a
lire 10 milioni. Identica sanzione è irrogata qualora siano
violate le disposizioni dettate dalla Commissione
parlamentare, contenenti obblighi procedimentali, qualora la
violazione non comporti un'alterazione delle condizioni di
parità di trattamento tra soggetti politici.
2. In caso di violazione delle altre disposizioni dettate
dalla presente legge ovvero elaborate dalla Commissione
parlamentare, questa irroga la sanzione amministrativa
pecuniaria, nei confronti della concessionaria radiotelevisiva
pubblica, delle emittenti radiotelevisive private operanti in
ambito nazionale e degli editori, da lire 50 milioni a lire
500 milioni; nei confronti delle emittenti radiotelevisive
private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da
lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora la violazione
avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la data delle
elezioni, la sanzione è raddoppiata.
3. Nei casi più gravi di alterazione della parità di
trattamento tra soggetti politici, ovvero nel caso di
violazione reiterata nel corso della medesima campagna
elettorale, la Commissione parlamentare dispone l'inibizione
della programmazione della concessionaria radiotelevisiva
pubblica o dell'emittente radiotelevisiva privata,
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determinandone i tempi e le modalità, da un minimo di un'ora
fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo di
mantenere in video, per il tempo a tale fine determinato,
un'immagine fissa con la dicitura "la trasmissione della
presente emittente è inibita dalla Commissione parlamentare
per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento
durante la campagna elettorale".
4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 8
commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, la
Commissione parlamentare applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 100 milioni a lire un miliardo. Qualora la
violazione delle medesime norme sia commessa durante lo
svolgimento delle votazioni si applica la pena detentiva
prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la
sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni
amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o
parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso
articolo 8, la Commissione parlamentare applica la sanzione
pecuniaria da lire 20 milioni a lire 200 milioni.
5. Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al presente articolo sono irrogate anche nei confronti dei
soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le
violazioni, qualora ne sia stata accertata la
corresponsabilità.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate
anche all'entità del pregiudizio cagionato, alle condizioni
economiche e patrimoniali dell'editore o dell'emittente
privata ed alla rilevanza territoriale della violazione
commessa.
7. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla
legislazione vigente in materia.
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