| (Compiti della Guardia di finanza).
1. La Commissione parlamentare si avvale anche della
Guardia di finanza per i
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compiti istruttori e di controllo attribuiti ad essa dalla
presente legge.
2. La Guardia di finanza esegue tutte le comunicazioni e
le notificazioni d'ufficio o su richiesta della Commissione
parlamentare previste dalla presente legge.
3. E' istituito presso il Ministero delle comunicazioni, a
disposizione di questo e della Commissione parlamentare, il
Nucleo speciale della Guardia di finanza per la
radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale
con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero
delle finanze per l'anno 1999 e dei contingenti previsti dagli
organici.
4. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni, definisce, con proprio decreto, il
contingente di personale da assegnare al Nucleo di cui al
comma 3.
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