| (Campagne elettorali amministrative
e referendarie).
1. Per le campagne relative alle elezioni dei consigli
delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto
speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei
consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente
della provincia e per i referendum ai sensi degli
articoli 123 e 132 della Costituzione, la Commissione
parlamentare individua, tra gli editori, la concessionaria
radiotelevisiva pubblica e le emittenti radiotelevisive
private, i soggetti e l'ambito territoriale concretamente
rilevanti in ciascuna campagna elettorale.
2. Nelle campagne elettorali per tutti i referendum,
la parità di trattamento per la propaganda, la pubblicità e
l'informazione elettorale consiste nella equa ripartizione di
spazi e di tempi complessivamente riservati ai sostenitori
delle opposte indicazioni di voto. La Commissione parlamentare
prescrive le regole atte a garantire la concreta realizzazione
della parità di trattamento e l'idoneo accesso ai predetti
spazi da parte delle forze sociali interessate. Fra i
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sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono
riconosciuti ai comitati promotori.
3. Il Ministero dell'interno comunica tempestivamente alla
Commissione parlamentare i decreti di convocazione dei comizi
elettorali relativi ad ogni tipo di consultazione.
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